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La formazione continua dei docenti

La formazione continua permette ai docenti delle scuole professionali di aggiornare e approfondire regolarmente le proprie competenze. La Legge sulla formazione continua dei docenti (LFCD) prevede un minimo di 8 giornate di formazione continua che i docenti sono tenuti a svolgere sull'arco di quattro anni.

Nelle scuole professionali la formazione continua può essere svolta in tre ambiti: pedagogico-didattico-metodologico, disciplinare o sviluppo personale e sociale.

Le direttive per il riconoscimento dei corsi di formazione continua della Divisione della formazione professionale precisano le procedure amministrative applicabili.

Maggiori informazioni sul sito web www.ti.ch/formazionecontinuadocenti.

Formulari per la formazione continua

La richiesta di partecipazione all'attività di formazione continua deve essere inoltrata alla Sezione di formazione di riferimento con almeno un mese di anticipo con il preavviso della direzione scolastica. Deve essere completata in ogni punto e accompagnata da programma dettagliato in cui si possa chiaramente dedurre la durata e le spese esatte del corso.

A conclusione del corso, il docente è tenuto a trasmettere un resoconto, che deve essere inoltrato alla Sezione/Ufficio di formazione di riferimento accompagnato dai giustificativi relativi alle spese sostenute e nei casi previsti, dall'attestato di frequenza del corso.

Al termine del quadriennio il docente è tenuto a completare un rapporto di attività dettagliato, da tramettere alla Sezione di riferimento

Rapporto e direttive di fine quadriennio