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Parità nella vita professionale

La Legge federale sulla parità dei sessi (LPar)

La Legge federale sulla parità dei sessi (LPar), entrata in vigore nel 1996, ha per obiettivo la promozione della parità fra donne e uomini nella vita professionale.

Le discriminazioni delle donne nel mondo del lavoro sussistono ancora, in particolare quelle salariali. Da statistiche ufficiali si rileva come nell'economia privata le donne ricevono in media un salario del 21.9% più basso rispetto agli uomini.

La Legge federale sulla parità dei sessi offre alle donne migliori possibilità di far valere i loro diritti in tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro come ad esempio:

  • assunzione
  • attribuzione di compiti
  • salario
  • promozione
  • formazione
  • licenziamento

A chi si applica la legge?

La Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) si applica a tutti i rapporti di lavoro nel settore privato e nel settore pubblico, ossia a tutte le aziende dell'economia privata, come pure a tutte le amministrazioni e istituzioni federali, cantonali e comunali.

Cosa dice la legge? (art. 3 LPar)

La legge vieta le discriminazioni in funzione del sesso nei rapporti di lavoro siano esse dirette (ad esempio un datore di lavoro per principio non assume donne per determinate funzioni) oppure indirette (ad esempio il datore di lavoro riconosce le indennità di lavoro straordinario solo ai dipendenti che lavorano a tempo pieno, quasi tutti uomini), e quelle che si fondano sullo stato civile o la situazione familiare di lavoratrici e lavoratori, oppure, trattandosi di donne, sulla gravidanza.

Il divieto di discriminazione si applica in particolare:

  • all'assunzione;
  • all'attribuzione di compiti;
  • all'assetto delle condizioni di lavoro;
  • alla retribuzione;
  • alla formazione e al perfezionamento professionali;
  • alla promozione e al licenziamento.

I vantaggi della legge

  • La legge alleggerisce l'onere della prova, fatta eccezione per i casi di discriminazione all'assunzione e di molestie sessuali.
  • E' sufficiente che la discriminazione sia resa verosimile presentando dei fatti. Spetterà poi al datore di lavoro provare che non vi è discriminazione (art. 6 LPar). La procedura è gratuita, fatta eccezione per le spese legali (art. 13 LPar).
  • La legge conferisce alle associazioni, alle organizzazioni professionali, ai sindacati e alle organizzazioni femminili la facoltà di agire in giustizia per far constatare una discriminazione quando appare verosimile che l'esito della procedura avrà effetti per un numero elevato di persone nell'azienda. Le persone direttamente interessate non sono quindi obbligate a partecipare al procedimento giudiziario a meno che esse siano chiamate dal giudice in qualità di testimoni (art. 7 LPar).
  • Il lavoratore/lavoratrice è protetto/a contro il licenziamento durante tutta la procedura (reclamo, conciliazione, giudiziaria) e nei sei mesi successivi.
  • La legge impone ai Cantoni l'istituzione di Uffici di conciliazione con il compito di consigliare le parti e di indurle all'intesa.