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Imposta di successione

Sono sottoposti all’imposta sulle successioni:

  • le trasmissioni di beni e di diritti per successione legittima;

  • le trasmissioni di beni e di diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente mediante istituzione di erede o legato (per testamento o contratto successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione o donazione;

  • le immissioni in possesso anche provvisorie nei beni di una persona scomparsa (art. 546 CCS), riservata la restituzione dell’imposta in caso di ricomparsa (art. 547 CCS);

  • le prestazioni derivanti da assicurazioni private di capitali soggette a riscatto acquisite al decesso dell’assicurato, quando il beneficiario non è identico allo stipulante.

Esonero fiscale

Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta di successione e donazione, le persone giuridiche di cui all’art. 154 cpv. 1 lettera d) e cpv. 3 LT devono presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.