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Protezione degli animali

Le normative sulla protezione degli animali rivestono per il settore agricolo una particolare importanza, non solo per questioni deontologiche e di immagine, ma anche perché l'ottenimento dei differenti aiuti federali viene condizionato al rispetto di queste regole.

Particolarmente utili sono le direttive federali per la custodia degli animali da reddito delle differenti specie (direttive, circolari e istruzioni) che possono essere scaricate dal sito dell'Ufficio federale di veterinaria.

Si rende attenti inoltre al fatto che in base all'Ordinanza sulla protezione degli animali (art. 194) chi vuole tenere più di 10 Unità di bestiame grosso (UBG) deve aver conseguito una formazione in agricoltura. Questa condizione non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna le cui aziende necessitano di meno di 0,5 USM. La persona responsabile di quest'ultime aziende deve possedere un attestato di competenza (art. 198 dell'Ordinanza) se tiene:

  1. oltre 3 suini oppure oltre 10 ovini o caprini, senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre;
  2. oltre 5 equini, senza contare i puledri non svezzati;
  3. bovini, alpaca o lama;
  4. conigli, se si producono oltre 500 animali all'anno;
  5. volatili domestici, se sono detenute oltre 150 galline ovaiole o si producono almeno 200 pollastre o 500 polli da ingrasso all'anno.

Chiunque detiene invece a titolo professionale più di 11 cavalli deve aver conseguito una formazione di cui all'art. 197.

Formazione e attestati vanno acquisiti prima di iniziare la tenuta degli animali.

AUTORITÀ COMPETENTE

Ufficio del Veterinario cantonale
Via Dogana 16
6500 Bellinzona
www.ti.ch/vet

Ufficio per la sicurezza alimentare e di veterinaria
Schwarzenburgstrasse 155
CH-3003 Berna
www.blv.admin.ch