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Diritto fondiario rurale

Il diritto fondiario rurale è materia alquanto complessa e per questo motivo riportiamo qui solo i concetti principali semplificati, rimandando agli articoli della Legge sul diritto fondiario rurale (LDFR) chi vuole approfondire il tema e conoscere le condizioni e eccezioni.
Questa legge tratta essenzialmente:

  1. dell'acquisto di aziende e fondi agricoli;
  2. della costituzione in pegno di fondi agricoli;
  3. della divisione di aziende agricole e il frazionamento di fondi agricoli.

Acquisto di aziende e fondi agricoli (art. 61 - 69)
Chi intende acquistare un'azienda o un fondo agricolo deve ottenere un'autorizzazione. Sono acquisto il trasferimento della proprietà, come ogni altro negozio giuridico che equivalga economicamente a un trasferimento della proprietà. Per le eccezioni, i motivi di rifiuto e altro vedi gli art. 62 e seguenti.

Prezzo massimo non esorbitante (art. 66)
Un prezzo superiore al prezzo massimo non esorbitante è motivo di rifiuto dell'autorizzazione per l'acquisto di un fondo soggetto. Questo prezzo corrisponde al prezzo medio pagato negli ultimi 5 anni per un oggetto simile, maggiorato del 5%.

Frazionamenti e divisioni materiali (art. 58 - 60)
Nessun fondo o parte di fondo può essere sottratto a un'azienda agricola. I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are. Questa superficie minima è di 10 are per i fondi vignati.

Fondo agricolo (art. 6)
E' agricolo il fondo che si presta alla gestione agricola o orticola (vivaistica).

Azienda agricola (art. 7)
È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno tre quarti di un’unità standard di manodopera.
Tre quarti di unità di manodopera (USM) corrispondono a 2100 ore di lavoro o a 210 giorni. Tramite il modulo allegato è possibile procedere ad una stima delle USM necessarie.

Coltivatore diretto (art. 9)
E' coltivatore diretto chi coltiva lui stesso il suolo agricolo e se si tratta di un'azienda agricola, la dirige personalmente.

Limite dell'aggravio (art. 73)
I fondi agricoli possono essere gravati da pegno immobiliare soltanto fino a concorrenza del limite dell'aggravio. Il limite dell'aggravio corrisponde al valore di reddito agricolo, aumentato del 35 per cento.
I limiti dell'aggravio devono essere rispettati per:
a. la costituzione di un diritto di pegno immobiliare;
b. la costituzione di un pegno manuale su un titolo ipotecario;
c. il reimpiego di un titolo ipotecario redento di cui il proprietario può disporre (cartella ipotecaria intestata al proprietario).

Norme di diritto privato (art. 11 e ss)
La legge contiene pure varie restrizioni di diritto privato dei rapporti giuridici concernenti i fondi e le aziende agricole, quali:
la divisione successoria, il diritto all'attribuzione, la divisione di un'azienda, i diritti di compera, i diritti di prelazione dei parenti, dell'affittuario e sulle quote di comproprietà, il diritto dei coeredi all'utile, lo scioglimento della proprietà collettiva, la correzione dei confini.

Autorità competente

Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 36 02
fax +41 91 814 81 65
dfe-sa@ti.ch