Collocamento

Agenzie di collocamento


Descrizione
L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro è l’autorità preposta all’applicazione della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), così come delle relative Ordinanze di applicazione del 16 gennaio 1991 (OC/LC – OE/LC).
In particolare l’Ufficio si occupa dell’esame delle domande d’autorizzazione per l’apertura di un’agenzia di collocamento o di lavoro temporaneo.
La richiesta deve essere presentata tramite i moduli ufficiali.


Cosa fare
La domanda, unitamente al relativo allegato, deve essere trasmessa al seguente indirizzo:
Sezione del lavoro, Ufficio giuridico,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.


Base legale

823.11
Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)
del 6 ottobre 1989

823.111
Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (O sul collocamento, OC)
del 16 gennaio 1991

823.113
Ordinanza concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell’ambito della legge sul collocamento (Ordinanza sugli emolumenti LC, OEm-LC)
del 16 gennaio 1991


Maggiori informazioni
www.area-lavoro.ch