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Indennità
Indennità per lavoro ridotto
Descrizione
Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea o una sospensione completa dell’attività dell’azienda, pur mantenendo i rapporti contrattuali di lavoro.
Il lavoro ridotto è generalmente da ascrivere a motivi economici.
La perdita di lavoro deve essere presumibilmente temporanea.
Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ordinati dalle autorità o a circostanze indipendenti dalla volontà del datore di lavoro rientrano pure sotto la definizione di lavoro ridotto.
Ne fanno parte anche le perdite di lavoro dovute a mancanza di clientela in seguito alle condizioni meteorologiche.
Cosa fare
Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare, tramite l’apposito formulario “Preannuncio di lavoro ridotto”, la prevista introduzione dell’orario ridotto,
almeno 10 giorni prima del suo inizio (è determinante il timbro postale).
Se il datore di lavoro ha annunciato in ritardo l'introduzione dell’orario ridotto, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dalla scadenza del termine di preannuncio impartito.
Il preannuncio di lavoro ridotto, unitamente all’approvazione del lavoro ridotto, deve essere completato e trasmesso, in due copie, al seguente indirizzo:
Sezione del lavoro, Ufficio giuridico,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Base legale
837.0
Legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)
del 25 giugno 1982
837.02
Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
del 31 agosto 1983
Maggiori informazioni
www.area-lavoro.ch
Contatti
Residenza governativa
6500 Bellinzona
tel. +41 91 814 31 03
fax +41 91 814 44 96
dfe-ug@ti.ch
Formulari
Documentazione
- Info-Service "Indennità per lavoro ridotto"
Informazione per i datori di lavoro
Pubblicato dal Dipartimento federale dell'economia DFE
