Indennità

Restituzione: Domanda di condono


Descrizione
Secondo le disposizioni dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

Una domanda di condono può essere accolta unicamente nel caso in cui entrambe le condizioni (buona fede e grave difficoltà economica) siano adempiute.


Cosa fare
La domanda scritta, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata alla Cassa disoccupazione che ha notificato la decisione di restituzione entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.
La Cassa disoccupazione sottopone quindi la domanda, per decisione, all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.


Base legale

837.0
Legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)
del 25 giugno 1982

837.02
Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
del 31 agosto 1983

830.1
Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
6 ottobre 2000

830.11
Ordinanza dell' 11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)
11 settembre 2002

 

Contatti

Ufficio giuridico