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Esecuzione della legge federale sul lavoro (LL)

Legge federale sul lavoro - LL

La legge sul lavoro è applicabile a tutte le aziende pubbliche e private.
Per azienda si intende l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati.

Eccezioni

Aziende non sottoposte alla LL

  • Aziende familiari
    Oltre al titolare sono occupati esclusivamente coniuge, i consanguinei in linea diretta , con i loro coniugi, i figliastri ed i figli adottivi.
  • Aziende comunali, cantonali e federali
    A queste aziende sono comunque applicabili le disposizioni concernenti la protezione della salute.
  • Aziende agricole e aziende di giardinaggio
  • Istituti ed enti di diritto pubblico
    Disposizioni della legge non applicabili se la maggior parte dei lavoratori impiegati è vincolata da un rapporto di lavoro di diritto pubblico
  • Altre aziende
    • Aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle aziende di trasporto pubblico
    • Aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
    • Aziende della pesca


Persone non sottoposte alla LL

  • Personale di organizzazioni internazionali o di stati esteri
  • Ufficio direttivo elevato
    Personale che dispone, tenuto conto della posizione nell'azienda e delle dimensioni della stessa, di un ampio potere decisionale e può influenzare decisioni importanti
  • Attività scientifica
    Ricerca ed insegnamento con ampia libertà riguardo agli obiettivi, all'esecuzione e alla ripartizione del lavoro
  • Attività artistica indipendente
    Educatori e assistenti sociali
    Studi completi specializzati nella professione
  • Altre persone
    Ecclesiastici, personale di amministrazioni di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, lavoratori a domicilio, viaggiatori di commercio

Basi legali

Campo d'applicazione aziendale e personale

Legge sul lavoro (LL)
Art. 1, 2, 3, 4

Ordinanza 1
concernente la legge sul lavoro (OLL 1)
Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12