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Lavoro domenicale

Legge federale sul lavoro - LL

Basi legali

Lavoro domenicale

Legge sul lavoro (LL)  Art. 18, 19, 20
Ordinanza 1concernente la legge sul lavoro (OLL 1)  Art. 21, 33

Domenica
periodo che va dalle 23.00 del sabato, alle 23.00 della domenica (dalle 22.00/22.00 o 24.00/24.00 con l'accordo dei lavoratori).
Per principio il lavoro domenicale e nei giorni parificati alla domenica è vietato.


Deroghe
Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione.
Il lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato dal Seco, se indispensabile per motivi tecnici o economici.
Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, se ne è provato l'urgente bisogno.


Condizioni
Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore in lavoro domenicale senza il suo consenso.
Supplemento salariale  del 50 % per il lavoro domenicale temporaneo.
Riposo compensativo
Nel caso di lavoro domenicale della durata di più di 5 ore:

  • compensazione nella settimana che precede o segue (24 ore + 11 ore per un totale di 35 ore)
  • una volta ogni due settimane il riposo settimanale deve cadere in domenica
  • Eccezioni per il lavoro continuo