Misure d'accompagnamento
Per proteggere i lavoratori dal rischio di dumping sociale e salariale, il 01.06.2004 è stato introdotto un pacchetto di misure di accompagnamento.
Tale misure permettono di verificare il rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime e usuali. In caso di ripetuto dumping salariale possono essere presi provvedimenti che stabiliscono condizioni minime obbligatorie.
Le misure sono di tre tipi:
- Distacco di lavoratori in Svizzera
Garanzia, per i lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro stranieri nel quadro di prestazioni transfrontaliere di servizio, dello condizioni lavorative e salariali minime previste dalla normativa svizzera conformemente alla legge sui lavoratori distaccati. - Conferimento del carattere obbligatorio generale
ai contratti collettivi di lavoro
In caso di ripetuto dumping salariale, conferimento agevolato del carattere di obbligatorietà generale alle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro concernenti il salario minimo, la durata del lavoro e l'esecuzione paritetica.
Tale provvedimento è valido per tutte le imprese. - Contratti normali di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori
(Codice delle obbligazioni - RS 220)
In caso di ripetuto dumping salariale, possibilità di adottare, nei settori in cui non esiste un contratto collettivo di lavoro, contratti normali di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori secondo gli articoli 360a e segg. del Codice delle obbligazioni.
A partire dal 1° giugno 2006 con l'estensione della libera circolazione ai nuovi Stati membri dell'UE, le misure di accompagnamento sono state ulteriormente rafforzate.
I punti principali:
- Fino a 150 ispettori attivi nei Cantoni per combattere il dumping sociale e salariale;
- Inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro stranieri che infrangono le nostre disposizioni di legge; questi ultimi potranno essere esclusi più facilmente dal mercato svizzero (ad esempio in caso di mancato pagamento di multe passate in giudicato);
- Agevolazione del conferimento del carattere di obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro;
- Informazione in forma scritta alle autorità cantonali competenti da parte dei datori di lavoro stranieri che distaccano temporaneamente lavoratori in Svizzera circa l'identità, l'attività, il luogo di lavoro, etc. di tali lavoratori;
- Comunicazione in forma scritta ai lavoratori da parte dei datori di lavoro dei punti principali del loro contratto di lavoro (quali il salario e la durata del lavoro);
- Assoggettamento dei lavoratori indipendenti, i quali non sottostanno alle misure di accompagnamento, all'obbligo di dimostrare l'esercizio di un'attività indipendente al momento dell'inizio dell'attività in Svizzera (ad esempio mediante il registro contabile o l'iscrizione all'albo professionale);
- Maggiore protezione dei lavoratori temporanei (impiegati di imprese di fornitura di personale a prestito).
Maggiori informazioni
- Segreteria di Stato dell'economia SECO
Misure di accompagnamento - Condizioni lavorative e salariali in Svizzera:
www.distacco.ch
