Misure d'accompagnamento

Per proteggere i lavoratori dal rischio di dumping sociale e salariale, il 01.06.2004 è stato introdotto un pacchetto di misure di accompagnamento.

Tale misure permettono di verificare il rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime e usuali. In caso di ripetuto dumping salariale possono essere presi provvedimenti che stabiliscono condizioni minime obbligatorie.

Le misure sono di tre tipi:

A partire dal 1° giugno 2006 con l'estensione della libera circolazione ai nuovi Stati membri dell'UE, le misure di accompagnamento sono state ulteriormente rafforzate.
I punti principali:

  • Fino a 150 ispettori attivi nei Cantoni per combattere il dumping sociale e salariale;
  • Inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro stranieri che infrangono le nostre disposizioni di legge; questi ultimi potranno essere esclusi più facilmente dal mercato svizzero (ad esempio in caso di mancato pagamento di multe passate in giudicato);
  • Agevolazione del conferimento del carattere di obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro;
  • Informazione in forma scritta alle autorità cantonali competenti da parte dei datori di lavoro stranieri che distaccano temporaneamente lavoratori in Svizzera circa l'identità, l'attività, il luogo di lavoro, etc. di tali lavoratori;
  • Comunicazione in forma scritta ai lavoratori da parte dei datori di lavoro dei punti principali del loro contratto di lavoro (quali il salario e la durata del lavoro);
  • Assoggettamento dei lavoratori indipendenti, i quali non sottostanno alle misure di accompagnamento, all'obbligo di dimostrare l'esercizio di un'attività indipendente al momento dell'inizio dell'attività in Svizzera (ad esempio mediante il registro contabile o l'iscrizione all'albo professionale);
  • Maggiore protezione dei lavoratori temporanei (impiegati di imprese di fornitura di personale a prestito).