Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata
I cittadini dell'UE-25/AELS e i lavoratori distaccati in Svizzera da imprese o società con sede in uno Stato dell’UE-25/AELS non hanno l’obbligo di ottenere un permesso per soggiorni in vista di svolgere un'attività lucrativa di durata inferiore a 90 giorni.
Devono tuttavia essere annunciati con un’apposita procedura di notifica. I cittadini dell’UE-2 beneficiano parimenti di tale regolamentazione ma a condizioni restrittive e unicamente in ambito di prestazioni transfrontaliere di servizio.
Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata
(non sottostante a permesso)
- La vostra impresa ha sede in Svizzera (assunzione d'impiego)
- La vostra impresa ha sede in uno Stato della CE/AELS e intendete distaccare
dei lavoratori dipendenti - La vostra impresa ha sede in uno Stato della CE/AELS e volete svolgere una prestazione di servizio all'estero in qualità di prestatori indipendenti di servizio
Stati membri
Stati membri UE-25
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Stati membri AELS
Islanda, Norvegia, Liechtenstein.
Stati membri UE-2
Bulgaria, Romania.
