Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Utilizzazione delle acque: procedure e formulari

La realizzazione di manufatti per le opere di presa, di trasporto e di restituzione necessarie per il prelievo d'acque pubbliche di superficie deve essere oggetto di domanda di costruzione conformemente alle disposizioni della Legge edilizia cantonale (LE).
Conformemente al diritto federale fuori delle zone edificabili anche gli interventi edilizi di importanza minima o di secondaria  importanza  sono soggetti  a permesso  di costruzione secondo i dispositivi della LE e del suo regolamento.

In questi casi la domanda per il prelievo d'acqua dovrà essere presentata nell'ambito di una domanda di costruzione coordinata ai sensi della Legge sulla coordinazione delle procedure del 10 ottobre 2005, Lcoord.

Legge sull’utilizzazione delle acque, articoli da 24 a 30

art. 24
L’utilizzazione delle acque pubbliche, che non avviene mediante sfruttamento in proprio da parte dello Stato, destinate al raffreddamento o al riscaldamento, alla pescicoltura, all’alimentazione di acquedotti pubblici o privati, alla produzione di energia elettrica con impianti di piccola potenza (inferiori a 50 kW di potenza lorda media), all’irrigazione, per il funzionamento di mulini o per altre utilizzazioni simili, è soggetta ad autorizzazione del Dipartimento competente.

Legge sull’utilizzazione delle acque, articoli da 3 a 23

art. 3
1 Sono rilasciate dal Gran Consiglio, con decreto legislativo di carattere obbligatorio generale:
a) le concessioni per l’utilizzazione delle acque pubbliche che superano i 500 l/s d’acqua;
b) le concessioni per la produzione di energia elettrica, se la potenza lorda media supera i 220 kW.
2 La rinuncia allo sfruttamento in proprio delle acque di cui al cpv. 1 è di competenza del Gran Consiglio.
3 Negli altri casi le relative competenze sono del Consiglio di Stato.

  1. Prelievo di acqua pubblica di superficie
    (lago, fiume, riale).
  2. Prelievo da sorgente di ruscello
    Le sorgenti che sgorgano su una proprietà privata e che sin dall'inizio formano un corso d'acqua (sorgenti di ruscelli),  non sono sorgenti ai sensi dell'art. 704 cpv. 1 del Codice civile.
    Secondo la giurisprudenza vigente (cfr sentenza TF 97II333 e sentenza TF 122III49 ), la questione di sapere se una sorgente costituisce un ruscello dipende dalla sua forza e costanza.
    Nella letteratura si parla in generale di sorgente di ruscello a partire da una portata minima di ca. 300 l/min.

HotlineLe sentenze complete ed ulteriori informazioni sono disponibili consultando il sito del Tribunale federale:
www.bger.ch

Al momento della revisione della Legge sull'utilizzazione delle acque (la vecchia risaliva addirittura al 17 maggio 1894 ed era una delle più vecchie leggi ancora in vigore) si è dato per acquisito che la proprietà delle acque di superficie fosse del Cantone.

Su questa convinzione si è d'altronde basata l'impostazione stessa del nuovo testo di legge (con il conferimento al Parlamento della competenza di rilasciare le  concessioni e le autorizzazioni per l'utilizzo delle acque) come pure la strategia messa in atto dal Cantone per la riversione delle acque.