Utilizzazione delle acque

Condizioni di raccordo per produttori indipendenti (fino al 2008)

L’articolo 7 della legge sull’energia (LEne) obbliga le aziende incaricate dell’approvvigionamento pubblico in energia ad accettare l’energia prodotta da produttori indipendenti. Le aziende elettriche devono assumersi i costi supplementari derivanti dalla differenza fra la rimunerazione garantita, mediamente di 16 centesimi/chilowattora, e il prezzo di mercato.
Con la revisione dell’ordinanza sull’energia è stato creato un nuovo meccanismo per il finanziamento di questi costi supplementari. Le aziende elettriche e i consumatori finali delle regioni con una quota d’immissione in rete, da parte dei produttori indipendenti (soprattutto da piccole centrali idroelettriche), superiore alla media, saranno sgravati e i costi supplementari verranno ripartiti in modo uniforme tra tutti i consumatori finali.
Il finanziamento dei costi supplementari è in vigore dal 1° gennaio 2005 e sostituisce il fondo di compensazione dei Cantoni.

Maggiori informazioni relative alle "Raccomandazioni ed strumenti di esecuzione per la realizzazione delle condizioni di raccordo per produttori indipendenti" sono ottenibili sul sito dell'amministrazione federale di Svizzera Energia

Nuovo dal 1. gennaio 2009!
Rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC)

Il 23 marzo 2007, oltre ad adottare la legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), il Parlamento ha approvato anche la revisione della legge sull’energia (LEn) che prescrive, entro il 2030, un aumento di almeno 5400 GWh della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. A tal fine è previsto un pacchetto di misure per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica nel settore dell’elettricità. La colonna portante di questo pacchetto è costituita dalla rimunerazione, a copertura dei costi, per l’immissione di corrente elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Per raggiungere questo obiettivo vengono messi a disposizione circa 320 milioni di franchi l’anno.
La rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi è prevista per le seguenti tecnologie: forza idrica (fino a 10 MW), energia solare, energia eolica, geotermia, energia da biomassa e da scorie di biomassa. Le tariffe per la rimunerazione dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili sono state fissate sulla base di impianti di riferimento, in funzione della tecnologia di generazione e della classe di prestazione. La durata della rimunerazione è compresa tra 20 e 25 anni secondo il tipo di tecnologia. In considerazione dei progressi che si attendono da dette tecnologie e della loro crescente maturità per il mercato, si può prevedere una riduzione progressiva delle tariffe di rimunerazione. Tuttavia, questa riduzione riguarderà soltanto gli impianti di nuova realizzazione notificati, ai quali si applicherà poi una tariffa costante per tutta la durata della rimunerazione.
Chi opta a favore di una rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi non può vendere contemporaneamente la propria elettricità anche come corrente «verde» (ossia ottenuta da fonti rinnovabili) sul libero mercato dell’energia elettrica ecologica.

Le nuove disposizioni sulla rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi sono contenute nell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl) e nell’ordinanza sull’energia (OEn) modificata ed entrata in vigore il 1° gennaio 2009.
Possono usufruire di questo sistema gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2006.

La notifica di tali impianti deve essere inoltrata alla Società nazionale di rete Swissgrid.

Maggiori informazioni sono ottenibili sul sito dell’ufficio federale dell’energia (UFE).