Dipartimento delle istituzioni
Presentazione
Il Dipartimento delle istituzioni regola i rapporti tra lo Stato e il cittadino, assicurando il buon funzionamento di tutto il Cantone. È organizzato in quattro settori:
- la Divisione degli interni (che si occupa di Comuni, di permessi, di immigrazione e di circolazione stradale);
- la Divisione della giustizia (con il registro fondiario e di commercio, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti e la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure);
- la Polizia cantonale
- la Sezione del militare e della protezione della popolazione
Il sistema politico del Cantone Ticino, in quanto Stato che fa parte della Confederazione Svizzera, è descritto nella nuova Costituzione cantonale, approvata dal popolo ticinese lo scorso 14 dicembre 1997 ed in vigore dal 1. gennaio 1998, che ha sostituito il testo del 4 luglio del 1830.
La Costituzione regola il funzionamento e l'organizzazione della Repubblica: una carta fondamentale che elenca inoltre i doveri e i diritti fondamentali dei cittadini (libertà personale, libertà d'opinione, d'informazione e di stampa, libertà di coscienza e di religione, libertà di associazione, libertà di domicilio, ecc.), i diritti sociali (diritto all'alloggio, ai mezzi necessari per un'esistenza conforme alle esigenze della dignità umana, alle cure mediche), gli obiettivi sociali (in tema, ad esempio, di lavoro, di abitazione, di istruzione, di aspirazioni e di bisogni dei giovani), le norme che garantiscono l'esistenza degli organismi pubblici (comuni, distretti, patriziati, comunità religiose, ecc.) nonché le disposizioni inerenti ai diritti politici e al funzionamento delle autorità. Ed è proprio la Costituzione, in quanto carta fondamentale dello Stato, che traccia la struttura del Dipartimento delle istituzioni: un Dipartimento che deve regolare i rapporti tra Stato e cittadino.
