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Domande frequenti

In genere una laurea universitaria, oppure un diploma federale.
I titoli di studio sono elencati all'art. 4a RFid. (elenco non esaustivo).

Per i richiedenti provenienti da un altro Cantone ai sensi della LMI, il titolo di studio è facoltativo.

In una ditta fiduciaria autorizzata la cui attività corrisponde all'opzione che ho scelto.

L'assolvimento della pratica biennale deve essere stato svolto in Svizzera, e certificato dal datore di lavoro.

Essa deve assumere un certo grado di professionalità e assiduità, ed essere svolta per conto di terzi secondo le modalità che caratterizzano la professione fiduciaria. Il periodo di pratica va inteso come occupazione a tempo pieno.

Si avvisa che fino all'emanazione dell'eventuale decisione di autorizzazione non è ammesso l'esercizio della professione.

No, il domicilio non è un requisito determinante. Per gli stranieri è necessario un permesso di lavoro.

No , la copertura assicurativa deve essere presentata su richiesta dell'Autorità.

Si, i titoli di studio esteri sono validi se riconosciuti nell'ambito dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone.

Se il titolo è stato conseguito presso Università di paesi extracomunitari la domanda deve essere presentata unitamente ad una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla "swissuniversities, Effingerstrasse 15, 3001Bern (www.swissuniversities.ch).

Si, l’autorizzazione è sottoposta ad una tassa, salvo per i richiedenti secondo la LMI.

Se il richiedente presenta la documentazione completa e sono dati tutti i requisiti, l’autorizzazione può, di regola, essere decisa e rilasciata dall'Autorità entro tre mesi dalla richiesta.

Si avvisa che fino all'emanazione dell'eventuale decisione di autorizzazione non è ammesso l'esercizio della professione.

L'autorizzazione è subordinata all'esistenza di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale.

Essa deve coprire i danni patrimoniali nel contesto entro il quale si opera professionalmente.

La polizza deve essere intestata alla società presso la quale il fiduciario opera e la copertura deve estendersi anche ai collaboratori operativi (artt. 8 cpv. 1 lett. e, 6 RLFid).

Se il fiduciario opera a titolo di indipendente, la polizza deve coprire i rischi per l'attività che egli svolge ai sensi della LFid.

Di principio il fiduciario autorizzato può essere responsabile di una sola società. Eccezionalmente, può essere rilasciata una deroga per ricoprire il ruolo di fiduciario responsabile in più di una società a condizioni restrittive, il cui dettaglio è consultabile nella Direttiva N. 1 - rilascio deroga - pubblicata in "basi legali".

L'istanza motivata deve essere inviata in forma cartacea con annesse preliminarmente le bozze dei documenti comprovanti l'assolvimento dei criteri ex art. 4 della suddetta direttiva, il cui accoglimento non è un atto dovuto.

Si. Il fiduciario che non svolge più alcuna attività disciplinata dalla legge può rinunciare all'autorizzazione e chiedere di essere stralciato dall’albo.

La richiesta deve essere inoltrata all’Autorità di vigilanza.

No, il fiduciario che rinuncia all'esercizio della professione può chiedere in ogni momento l'abilitazione mediante una nuova domanda, a condizione che siano dati tutti i requisiti prescritti dalla LFid.

 

L'Autorità di vigilanza accoglie le segnalazioni e le esamina attentamente. Queste devono, di regola, essere trasmesse per iscritto e corredate da documentazione atta a comprovare la presunta violazione.

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