Introduzione
L’esecuzione ha quale scopo il pagamento di un debito pecuniario. L’esecuzione comincia con la notifica del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento, di realizzazione del pegno o di fallimento. L’esecuzione si prosegue in via di fallimento quando la persona è iscritta a Registro di commercio. Per i crediti garantiti da pegno l’esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno, anche per i creditori soggetti alla procedura di fallimento. In tutti gli altri casi l’esecuzione si prosegue in via di pignoramento.
Promuovere un'esecuzione
Il creditore che intende promuovere un’esecuzione deve inoltrare la propria domanda presso l’Ufficio di esecuzione del luogo di domicilio del debitore. La domanda di esecuzione deve contenere:
- il nome e il domicilio del creditore;
- il nome e il domicilio del debitore;
- l’ammontare del credito in franchi svizzeri e gli eventuali interessi con il giorno di decorrenza;
- la causa del credito;
- Se l’esecuzione è formulata in via di realizzazione del pegno, la domanda deve contenere anche l’indicazione dell’oggetto del pegno.
Ricevuta la domanda di esecuzione l’Ufficio emette il precetto esecutivo che viene notificato al debitore, il quale ha la facoltà di interrompere la procedura formulando opposizione al precetto esecutivo, per iscritto o verbalmente all’ufficio di esecuzione entro dieci giorni dalla sua notifica. Il creditore deve richiedere il rigetto dell’opposizione al giudice presentando i documenti comprovanti l’esistenza del suo credito. Una volta ottenuto il rigetto dell’opposizione il creditore deve chiedere il all’Ufficio il proseguimento dell’esecuzione. L’Ufficio, sulla base della domanda di proseguimento, procederà alla notifica al debitore dell’avviso di pignoramento che deve indicare il giorno e l’ora del pignoramento e l’ordine di assistervi. Dopo tale avviso si procederà quindi al pignoramento dei beni e dei redditi del debitore sino a copertura del credito. Al momento del pignoramento viene allestito un verbale in cui vengono descritti esattamente i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, oltre alle indicazioni essenziali concernenti creditore e debitore.
