Precetto esecutivo

Il precetto esecutivo deve contenere:

  • le indicazioni della domanda di esecuzione;
  • l’ingiunzione di pagare entro venti giorni;
  • l’avvertimento che il debitore può formulare opposizione entro dieci giorni all’ufficio esecuzione;
  • la comminatoria che nel caso in cui il debitore non ottemperi al precetto, ne faccia opposizione, l’esecuzione proseguirà.

Il precetto è allestito in doppio originale e in caso di difformità tra i due originali prevale quello notificato al debitore.

La notifica può essere fatta dall’ufficio di esecuzione o per posta, ma il precetto deve in ogni caso essere consegnato personalmente alla persona abilitata alla sua ricezione.

Se il debitore intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notifica, all’ufficio d’esecuzione.

Tasse per l’emissione e la notifica del precetto esecutivo dal (03.05.2011)
Ammontare del credito Tassa
         es. per il debitore
 es. per il co-escusso
da 1.00 fino a 100.00 20.00 16.50
oltre 100.00 fino a 500.00 33.00 23.00
oltre 500.00 fino a 1'000.00 53.00 33.00
oltre 1'000.00 fino a 10'000.00 73.00 43.00
oltre 10'000.00 fino a 100'000.00 103.00 58.00
oltre 100'000.00 fino a 1'000'000.00 203.00 108.00
oltre 1'000'000.00     413.00 213.00

Avvertenza

A dipendenza dei casi, a questi importi potranno poi aggiungersi altre tasse e spese (ad esempio se l'esemplare per il creditore gli dev'essere ritornato per raccomandata, se è necessario più di un tentativo di notifica o il ricorso alla polizia o a un impiegato comunale, ecc.).