- le indicazioni della domanda di esecuzione;
- l’ingiunzione di pagare entro venti giorni;
- l’avvertimento che il debitore può formulare opposizione entro dieci giorni all’ufficio esecuzione;
- la comminatoria che nel caso in cui il debitore non ottemperi al precetto, ne faccia opposizione, l’esecuzione proseguirà.
Il precetto è allestito in doppio originale e in caso di difformità tra i due originali prevale quello notificato al debitore.
La notifica può essere fatta dall’ufficio di esecuzione o per posta, ma il precetto deve in ogni caso essere consegnato personalmente alla persona abilitata alla sua ricezione.
Se il debitore intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notifica, all’ufficio d’esecuzione.
Tasse per l’emissione e la notifica del precetto esecutivo dal (03.05.2011)
| Ammontare del credito | Tassa | ||||
| es. per il debitore |
es. per il co-escusso |
||||
| da | 1.00 | fino a | 100.00 | 20.00 | 16.50 |
| oltre | 100.00 | fino a | 500.00 | 33.00 | 23.00 |
| oltre | 500.00 | fino a | 1'000.00 | 53.00 | 33.00 |
| oltre | 1'000.00 | fino a | 10'000.00 | 73.00 | 43.00 |
| oltre | 10'000.00 | fino a | 100'000.00 | 103.00 | 58.00 |
| oltre | 100'000.00 | fino a | 1'000'000.00 | 203.00 | 108.00 |
| oltre | 1'000'000.00 | 413.00 | 213.00 | ||
Avvertenza
A dipendenza dei casi, a questi importi potranno poi aggiungersi altre tasse e spese (ad esempio se l'esemplare per il creditore gli dev'essere ritornato per raccomandata, se è necessario più di un tentativo di notifica o il ricorso alla polizia o a un impiegato comunale, ecc.).
