L’appuntamento verrà fissato unicamente se è stata presentata tutta la documentazione elencata nelle procedure guidate.
Non sono sottoposte al collaudo ufficiale, le imbarcazioni sportive (natanti che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 94/25 CE), che sono state omologate in Svizzera e sono in possesso di un certificato tipo. In questo caso, l’importatore Svizzero o i cantieri nautici autorizzati dall’autorità competente, possono compilare i verbali ed eseguire i collaudi come prescritto dall’art. 100a ONI e dalle relative Direttive.
Controlli tecnici in caso di modifiche
Modifiche alle strutture dello scafo e le sostituzioni di motore, comportano un controllo tecnico del natante.
Ispezioni periodiche
I natanti in circolazione e i natanti fuori circolazione, prima di essere immatricolati, devono essere sottoposti all’ispezione periodica, se non rientrano nei termini stabiliti.
I natanti collaudati sono sottoposte a ispezioni periodiche ad intervalli regolari.
La frequenza è la seguente:
- sei anni per i natanti non motorizzati;
- due anni per i natanti da noleggio;
- tre anni per i gommoni, i battelli per il trasporto merci e altri natanti (a motore).
Ispezione d’ufficio (art. 103 ONI)
In caso di dubbio che il natante non corrisponda più alle prescrizioni, l’autorità competente può esigere un’ispezione d’ufficio.
Equipaggiamento minimo – mezzi di salvataggio
L’equipaggiamento minimo e i mezzi di salvataggio per i natanti sono prescritti dagli articoli 131, 132 e 134 e relativi allegati dell’Ordinanza sulla navigazione interna (ONI) dell’8 novembre 1978 (RS-747.291.1).
Altri tipi di controlli e scadenze
Impianti gas liquefatti sui natanti
Il controllo deve essere eseguito a intervalli di 6 anni (eseguito da uno specialista autorizzato).
Installazione elettrica sui natanti
Il controllo è obbligatorio ogni 10 anni (eseguito da una ditta elettricista autorizzata).
