Controlli tecnici in caso di modifiche

Il detentore deve notificare all'autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo (collaudo) prima di un ulteriore impiego. L'esame concerne segnatamente:

  1. la modifica della classificazione del veicolo;
  2. la modifica delle dimensioni, del passo, della carreggiata, dei pesi;
  3. gli interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori. In questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione;
  4. i dispositivi di scappamento non omologati per il tipo di veicolo;
  5. la modifica della trasmissione (moltiplicazione del cambio e dell'asse);
  6. le ruote non omologate per il tipo di veicolo;
  7. la modifica dei sistemi di sterzo e di frenatura;
  8. il montaggio di un dispositivo d'aggancio;
  9. la messa fuori servizio di sistemi di sicurezza o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza) nella misura in cui non sia prevista dal costruttore, non possa essere effettuata dal conducente stesso e non sia di volta in volta notificata;
  10. il non riassetto di sistemi di sicurezza difettosi o non funzionanti o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza);
  11. tutte le altre modifiche importanti.