Cosa prevedono in dettaglio gli ecoincentivi?

Entrata in vigore: 01.01.2009

Validità

Bonus/Malus unicamente per le automobili la cui prima immatricolazione è successiva al 1 gennaio 2009.

Base di calcolo

L’attuale imposta di circolazione per automobili in Ticino è basata su una relazione tra peso totale e potenza del veicolo, secondo la formula:

Formula base di calcolo

A partire dal 01.01.2009, per l’immatricolazione di veicoli nuovi, a questa formula si aggiungerà un coefficiente bonus/malus (K), secondo i seguenti criteri:

Bonus

Se l’automobile è contrassegnata con l’etichettaEnergia A, le emissioni di CO2 sono inferiori o uguali a 140 g/km, e (se diesel) ha il filtro antiparticolato di serie

  • paga il 50% dell’imposta di circolazione di base

e questo anche per i due anni successivi all’anno della prima immatricolazione, anche se nel frattempo la categoria energetica del veicolo dovesse cambiare.

N.B: Se durante questo periodo il veicolo cambia detentore, la protezione del bonus viene a decadere e di conseguenza se il veicolo ha cambiato categoria energetica, al quest'ultimo verrebbe attribuita la nuova categoria energetica.


Malus

Le auto contrassegnate con l’etichettaEnergia F

  • pagano un supplemento d’imposta del 20%

 le auto contrassegnate con l’etichettaEnergia G

  • pagano un supplemento d’imposta del 50%

NOTA tutte le automobili con prima immatricolazione antecedente il 01.10.1987 (senza catalizzatore)

  • pagano un supplemento d’imposta del 30%

L’imposta delle automobili inserite nelle altre categorie (A senza filtro oppure CO2 > 140, B, C, D, E) non subisce modifiche.


Esoneri

Veicoli Elettrici: come finora tutti i generi di veicoli a propulsione elettrica

  • sono esonerati dall’imposta di circolazione

La condizione rimane in vigore senza limiti temporali

Veicoli Ibridi: i veicoli ibridi (con una parte di trazione elettrica)

  • beneficiano di un esonero pari al 50% dell’imposta di circolazione

Veicoli a metano e GPL: i veicoli a metano (gas naturale) o GPL

  • beneficiano di un esonero pari al 25% dell’imposta di circolazione

NOTA se sono date le condizioni, l’ecoincentivo (bonus) e l’esonero dall’imposta sono cumulati.


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