- Immatricolazioni
- Procedura d'immatricolazione semplificata
- Licenza di circolazione
- Licenza temporanea
- Licenza per veicolo di riserva
Entrata in vigore: 01.01.2009
Validità
Bonus/Malus unicamente per le automobili la cui prima immatricolazione è successiva al 1 gennaio 2009.
Base di calcolo
L’attuale imposta di circolazione per automobili in Ticino è basata su una relazione tra peso totale e potenza del veicolo, secondo la formula:
A partire dal 01.01.2009, per l’immatricolazione di veicoli nuovi, a questa formula si aggiungerà un coefficiente bonus/malus (K), secondo i seguenti criteri:
Bonus
Se l’automobile è contrassegnata con l’etichettaEnergia A, le emissioni di CO2 sono inferiori o uguali a 140 g/km, e (se diesel) ha il filtro antiparticolato di serie
- paga il 50% dell’imposta di circolazione di base
e questo anche per i due anni successivi all’anno della prima immatricolazione, anche se nel frattempo la categoria energetica del veicolo dovesse cambiare.
N.B: Se durante questo periodo il veicolo cambia detentore, la protezione del bonus viene a decadere e di conseguenza se il veicolo ha cambiato categoria energetica, al quest'ultimo verrebbe attribuita la nuova categoria energetica.
Malus
Le auto contrassegnate con l’etichettaEnergia F
- pagano un supplemento d’imposta del 20%
le auto contrassegnate con l’etichettaEnergia G
- pagano un supplemento d’imposta del 50%
NOTA tutte le automobili con prima immatricolazione antecedente il 01.10.1987 (senza catalizzatore)
- pagano un supplemento d’imposta del 30%
L’imposta delle automobili inserite nelle altre categorie (A senza filtro oppure CO2 > 140, B, C, D, E) non subisce modifiche.
Esoneri
Veicoli Elettrici: come finora tutti i generi di veicoli a propulsione elettrica
- sono esonerati dall’imposta di circolazione
La condizione rimane in vigore senza limiti temporali
Veicoli Ibridi: i veicoli ibridi (con una parte di trazione elettrica)
- beneficiano di un esonero pari al 50% dell’imposta di circolazione
Veicoli a metano e GPL: i veicoli a metano (gas naturale) o GPL
- beneficiano di un esonero pari al 25% dell’imposta di circolazione
NOTA se sono date le condizioni, l’ecoincentivo (bonus) e l’esonero dall’imposta sono cumulati.

