- Immatricolazioni
- Procedura d'immatricolazione semplificata
- Licenza di circolazione
- Licenza temporanea
- Licenza per veicolo di riserva
Licenza di circolazione
Generi di licenze
Esistono i seguenti generi di licenze di circolazione:
- la licenza di circolazione per l'immatricolazione normale di veicoli a motore o rimorchi;
- la licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria di veicoli a motore o rimorchi;
- la licenza temporanea per veicoli a motore o rimorchi;
- la licenza di circolazione collettiva per i veicoli a motore o i rimorchi delle imprese dell'industria automobilistica;
- la licenza per i veicoli di riserva.
Rilascio
L'autorità d'immatricolazione del Cantone di stanza del veicolo rilascia la licenza di circolazione al detentore quando essa dispone del rispettivo attestato di assicurazione e dei documenti seguenti:
All'atto della prima immatricolazione di un veicolo di provenienza svizzera o dell'immatricolazione di un veicolo di provenienza estera:
- il rapporto di perizia (mod. 13.20 A), se del caso munito dell'impronta del bollo doganale o scortato da un'autorizzazione doganale separata,
All'atto della nuova immatricolazione di un veicolo che ha cambiato Cantone di stanza o detentore:
- la vecchia licenza di circolazione;
- in caso di cambiamento del detentore di un veicolo per il quale non vi è stata un'imposizione doganale, un'autorizzazione delle autorità doganali intestata al nuovo detentore.
Chi richiede la licenza temporanea non ha bisogno di essere detentore del veicolo e quest'ultimo non deve essere immatricolato nel Cantone di stanza.
La licenza di circolazione collettiva è rilasciata dal Cantone nel quale l'azienda ha la sua sede, al nome dell'azienda o del suo capo responsabile.
La licenza per veicoli di riserva può essere rilasciata anche dal Cantone nel quale il veicolo originale è divenuto inutilizzabile ed è stato preso in consegna il veicolo di riserva.
I titolari devono annunciare entro quattordici giorni all'autorità, presentando la loro licenza di circolazione, ogni circostanza che rende necessaria una modificazione o una sostituzione del documento. Essi devono informare l'autorità del ritiro definitivo del veicolo dalla circolazione restituendo la licenza di circolazione. Se il detentore non fa immatricolare un altro veicolo entro quattordici giorni, deve restituire immediatamente anche le targhe.
Validità
La licenza di circolazione per l'immatricolazione normale dei veicoli e la licenza di circolazione collettiva hanno una durata di validità illimitata.
La durata di validità della licenza dei veicoli di riserva, della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli e della licenza temporanea è regolata dalla OAV1. Per quanto concerne la validità dei permessi speciali è determinante la ONC.
Entro i limiti dell'articolo 17 OAV, la durata di validità della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli non sdoganati può essere fissata o prolungata oltre a quella dell'autorizzazione doganale solo se detta autorizzazione lo prevede esplicitamente.
