Ufficio di vigilanza sulle tutele
Presentazione
Nell'ambito del diritto tutorio e di protezione dei minori, la legislazione federale prescrive l'istituzione, fra l'altro, dell'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 361 CCS). Il Cantone Ticino ha affidato questa funzione alla Sezione degli enti locali (art. 2 LTut e 10 RTut). L'Ufficio di vigilanza sulle tutele si occupa dell'espletamento dei compiti affidati a questa autorità.
Fra le principali competenze (art. 11 RTut) vi è quella di vigilare sull'operato delle commissioni tutorie regionali, esaminare e decidere i ricorsi proposti contro le decisioni emanate dalle commissioni tutorie (art. 420 CCS), decidere le interdizioni giusta gli art. 369 e 370 CCS e privare i genitori dell'autorità parentale (art. 311 CCS). Interviene inoltre tutte le volte che il codice civile subordina determinati atti al consenso dell'autorità di vigilanza sulle tutele.
Dall'agosto del 2000, l'Ufficio di vigilanza sulle tutele è inoltre l'Organo cantonale di coordinamento per l'applicazione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento del 20 maggio 1980 nonché della Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 25 ottobre 1980. In questo ambito il compito principale è quello di fungere da organo di collegamento tra le autorità cantonali interessate e l'organo centrale per quel che concerne l'aggiornamento della prassi e della giurisprudenza in materia, le raccomandazioni e le informazioni.
