Procedure tipo


Istituzione del Consorzio di Comuni

Volontaria (art. 3 e 7 LCCom)

L'istituzione del Consorzio parte dalla volontà di più Comuni di unirsi per svolgere determinati compiti nella forma consortile. Una delegazione di Municipi elabora gli approfondimenti del caso ed uno statuto da sottoporre per approvazione ai Legislativi dei Comuni coinvolti.

Lo statuto consortile è l'elemento sostanziale e costitutivo del Consorzio di Comuni, in sintesi definisce (art. 6 LCCom):

  • i compiti e le competenze che i Comuni delegano al Consorzio;
  • la delegazione consortile (3-5 membri);
  • i meccanismi di funzionamento;
  • la modalità di calcolo dei diritti di voto in Consiglio consortile;
  • la chiave di riparto delle spese consortili.

Il Municipio del Comune sede raccoglie tutte le approvazioni dei Comuni e le trasmette con un'istanza al Consiglio di Stato mediante la quale si chiede la ratifica dello statuto. Il Consorzio acquista la personalità giuridica con la ratifica governativa. In virtù del Regolamento del Consiglio di Stato circa la deleghe di competenze decisionali è la Sezione enti locali che ratifica lo statuto.

Coattiva (art. 4 e 8 LCCom)

Il Consiglio di Stato dispone, in via sussidiaria, della facoltà di istituire coattivamente un Consorzio, rispettivamente di obbligare uno o più Comuni a farne parte, qualora ciò fosse giustificato per il razionale esercizio di una o più attività.


Modifica statuti (art. 10 e 7 LCCom)

La procedura di modifica degli statuti consortili è retta dagli artt. 10 e 7 LCCom. In genere è la Delegazione che propone ai Comuni la modifica degli statuti che deve dunque essere accettata dai Legislativi comunali entro 4 mesi (cfr. art. 1 cpv. 2 RLCCom).

Resta riservata la procedura di passaggio dal vecchio al nuovo statuto conforme alla nuova legge: in questo caso l'art. 47 cpv. 4 LCCom prescrive una tappa supplementare che richiede il preavviso dei Consigli consortili prima di sottoporre il nuovo statuto ai Legislativi dei Comuni.

La Delegazione consortile è competente per trasmettere al Consiglio di Stato l'istanza di ratifica delle modifiche (art. 2 RLCCom), dopo aver raccolto le approvazioni dei Comuni, con annessa tutta la documentazione necessaria (messaggi municipali, rapporti commissionali, estratti risoluzioni dei Legislativi comunale, dichiarazioni di avvenuta pubblicazione agli albi e crescita in giudicato).

Anche la modifica degli statuti è soggetta a ratifica governativa (artt. 7 e 10 LCCom); come per l'approvazione di nuovi statuti, il Consiglio di Stato ha attribuito per delega la competenza di ratifica alla Sezione enti locali.


Ratifiche regolamenti, convenzioni e crediti (art. 37, 38 e 42 LCCom)

I regolamenti consortili, compresi quelli sul personale, le convenzioni e i crediti devono essere approvati dal Consiglio consortile. Gli stessi devono inoltre essere sottoposti al Consiglio di Stato per ratifica cantonale.

L'istanza di ratifica deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • messaggio della Delegazione consortile;
  • estratto del verbale del Consiglio consortile;
  • dichiarazione di avvenuta pubblicazione agli albi comunali e di crescita in giudicato.

La competenza di ratifica è attribuita per delega alla Sezione enti locali.