- Stato civile
- Nascita
- Riconoscimento
- Matrimonio
- Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio
- Unione domestica registrata
- Morte
- Documentazione
- Domanda di cambiamento di nome a norma dell’art. 30, cpv. 1 CC
- Notifica di cambiamenti dello stato personale, trascrizione di decisioni e atti di stato civile esteri nei registri svizzeri dello stato civile
- Ricerche genealogiche
Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio
Principi dell’iscrizione
Nell'ambito del diritto svizzero lo scioglimento giudiziale del matrimonio (per divorzio o annullamento) non produce effetti sul cognome coniugale. Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio può tuttavia, entro un anno dalla crescita in giudicato della sentenza, dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome che portava prima del matrimonio sciolto o prima del primo matrimonio (cognome da celibe/nubile).
La dichiarazione può essere sottoscritta innanzi ad ogni ufficiale dello stato civile in Svizzera e presso le Rappresentanze svizzere all'estero.
Dopo la decorrenza di tale termine e per la vedova, l'eventuale ripresa del cognome può avvenire solamente mediante una procedura di cambiamento di nome a norma dell'art. 30, cpv. 1 CC.
Documenti necessari
Le informazioni dettagliate saranno fornite per il caso specifico dal competente ufficiale ello stato civile.
Effetti giuridici della dichiarazione
La dichiarazione del cognome produce un effetto immediato, con la documentazione.
