- Stato civile
- Nascita
- Riconoscimento
- Matrimonio
- Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio
- Unione domestica registrata
- Morte
- Documentazione
- Domanda di cambiamento di nome a norma dell’art. 30, cpv. 1 CC
- Notifica di cambiamenti dello stato personale, trascrizione di decisioni e atti di stato civile esteri nei registri svizzeri dello stato civile
- Ricerche genealogiche
Diritto ad ottenere estratti di stato civile
Per principio solo i diretti interessati hanno diritto di ricevere i propri atti di stato civile personali.
Secondo quanto disposto dall'art. 59 dell'Ordinanza sullo stato civile:
"La divulgazione di dati dello stato civile a privati si effettua se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo."
Nella richiesta di documenti individuali dev'essere quindi obbligatoriamente precisato:
- se il documento riguarda la persona richiedente;
- se non si tratta della stessa persona dev'essere precisato il motivo per il quale il documento non è chiesto dall'interessato stesso ed eventualmente allegata la procura degli interessati o la credenziale di nomina quale rappresentante legale;
- per poter allestire il documento occorre precisare a quale fine il documento è chiesto.
Nella richiesta di documenti contenenti più persone maggiorenni e viventi (in particolare atto di famiglia o certificato dei legami di famiglia registrati) deve essere di principio annesso l'accordo o la procura di tutte le persone viventi figuranti sul documento.
Il rappresentante legale che agisce in rappresentanza di un privato, ha gli stessi diritti del suo rappresentato (vedi sopra).
Per le richieste di atti di stato civile presentate da notai ed avvocati vedi le circolari 28 gennaio 2009 e 14 gennaio 2010, destinate agli uffici dello stato civile del Canton Ticino.
Gli stessi criteri indicati per i notai ticinesi che agiscono in applicazione degli artt. 78 e seguenti della Legge di applicazione e complemento del CCS, rispettivamente 475 e 476 del Codice di procedura civile, sono considerati allorquando le richieste di rilascio sono effettuate da autorità di altri Cantoni che esercitano tale medesimo mandato pubblico.
Competenza per il rilascio di estratti di stato civile
In generale
Conformemente all'art. 44, cpv. 2 dell'Ordinanza sullo stato civile
L'allestimento degli atti dello stato civile su richiesta è di competenza di:
- l'ufficio dello stato civile che ha documentato il fatto di stato civile attestato nell'atto da rilasciare;
- l'ufficio dello stato civile del luogo d'origine o, se la persona non possiede la cittadinanza svizzera, del luogo di domicilio o di soggiorno oppure del luogo di ultimo domicilio, se va rilasciato un certificato di stato civile o un certificato relativo allo stato di famiglia;
- l'ufficio dello stato civile che ha documentato l'ultimo evento concernente l'interessato, se va rilasciato, rinnovato o sostituito un certificato di famiglia o un certificato relativo all'unione domestica;
- l'ufficio dello stato civile che conserva i registri (art. 92a cpv. 1), se va rilasciato un estratto di un registro dello stato civile in forma cartacea.
In particolare
Gli atti seguenti sono rilasciati dall'ufficio dello stato civile del circondario in cui si è verificato l'evento:
- Atto di nascita
- Atto di nascita su formulario internazionale
- Atto di matrimonio
- Atto di matrimonio su formulario internazionale
- Atto dell'Unione domestica registrata
- Atto dell'Unione domestica registrata su formulario internazionale
- Certificato dell'Unione domestica registrata
- Atto di morte
- Atto di morte su formulario internazionale
- Atto di riconoscimento
Gli atti seguenti sono invece rilasciati dall'ufficio dello stato civile del circondario di cui la persona di cittadinanza svizzera è attinente o, per un certificato di stato civile o un certificato relativo allo stato di famiglia di cittadini stranieri, da parte dell'ufficio dello stato civile del circondario in cui la persona è domiciliata o soggiornante oppure è stata domiciliata da ultimo.
- Certificato individuale di stato civile
- Atto di origine (solo per cittadini svizzeri)
- Certificato di famiglia (il rilascio è pure possibile da parte dell'Ufficiale dello stato civile che ha documentato l'ultimo evento concernente l'interessato)
- Atto di famiglia
- Certificato relativo allo stato di famiglia registrato
