Documentazione


Principi dell'iscrizione

Dal giugno 2004 la documentazione dello stato civile avviene unicamente mediante registri elettronici (art. 39 CC e 15 OSC).
Ogni documentazione di un fatto di stato civile presuppone che i dati personali dell'interessato siano già documentati, eccezion fatta per il caso di un trovatello o per il rinvenimento di un cadavere di persona ignota.

Esame della competenza

L'autorità dello stato civile esamina se è data la sua competenza (stabilita a dipendenza dell'evento da documentare o della procedura da svolgere dal luogo in cui è intervenuto un evento naturale (nascita e morte), rispettivamente dal domicilio o dall'attinenza/cittadinanza delle persone interessate, talvolta dal luogo scelto per la celebrazione di un matrimonio). L'ufficiale deve quindi accertare che l'identità delle persone che gli compaiono innanzi sia comprovata, che possiedano l'esercizio dei diritti civili, rispettivamente che i dati disponibili nel sistema ed i dati da documentare siano corretti, completi e aggiornati.

Accertamento dell'identità, principio e autenticazione della firma

L'Ufficiale dello stato civile è tenuto ad accertare l'identità e l'esercizio dei diritti civili delle persone interessate; egli autentica la firma della persona che fa dichiarazioni davanti a lui nei casi previsti dalle disposizioni dell'OSC.

Documenti necessari per la documentazione, principio

Gli eventi naturali (nascite e morti) da documentare e, in regola generale, la documentazione di ogni dato da iscrivere dev'essere comprovato dal documento giustificativo corrispondente.
Di principio non è necessario comprovare con documenti i dati già validamente disponibili nel sistema che non hanno subito cambiamenti. Se richiesto gli interessati dichiarano che i dati dichiarati e/o i documenti presentati sono attuali, esatti e completi.

Documenti necessari per la documentazione, particolarità

Gli ufficiali dello stato civile competenti forniscono informazioni dettagliate e puntuali in relazione al caso specifico da documentare.
Le persone interessate devono presentare i documenti necessari e sono tenute a collaborare con gli ufficiali dello stato civile nel caso in cui si rendano necessari accertamenti supplementari. I documenti non devono di principio essere rilasciati da più di sei mesi e, a dipendenza del Paese di provenienza, sarà se del caso necessaria la loro autenticazione nelle forme che saranno indicate per il caso specifico.
I certificati che non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere possono essere rifiutati, se non sono accompagnati da una traduzione certificata conforme in tedesco, francese o italiano.