- Stato civile
- Nascita
- Riconoscimento
- Matrimonio
- Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio
- Unione domestica registrata
- Morte
- Documentazione
- Domanda di cambiamento di nome a norma dell’art. 30, cpv. 1 CC
- Notifica di cambiamenti dello stato personale, trascrizione di decisioni e atti di stato civile esteri nei registri svizzeri dello stato civile
- Ricerche genealogiche
Domanda di cambiamento di nome a norma dell’art. 30, cpv. 1 CC
Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere a una persona il cambiamento del proprio nome.
La domanda dev'essere debitamente motivata e sostenuta dagli elementi probatori necessari.
Conformemente all'art. 12 del Regolamento sullo stato civile (RSC) (cit.)
1 Le decisioni in materia di cambiamento di nome sono di competenza dell'Ufficio di vigilanza.
2 La domanda, con firma autenticata, dev'essere presentata dall'interessato, dal suo rappresentante legale o da un suo procuratore.
3 Essa dev'essere corredata dai seguenti documenti:
- atto di famiglia, certificato di famiglia, certificato dell'unione domestica, certificato dei legami di famiglia registrati o atti sostitutivi a dipendenza dei casi;
- libretto di famiglia, certificato di famiglia o certificato dell'unione domestica;
- consenso dei genitori o del rappresentante legale per i minorenni o gli interdetti incapaci di discernimento.
4 È riservata ogni altra richiesta di prova.
