- Stato civile
- Nascita
- Riconoscimento
- Matrimonio
- Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio
- Unione domestica registrata
- Morte
- Documentazione
- Domanda di cambiamento di nome a norma dell’art. 30, cpv. 1 CC
- Notifica di cambiamenti dello stato personale, trascrizione di decisioni e atti di stato civile esteri nei registri svizzeri dello stato civile
- Ricerche genealogiche
Morte
Luogo dell’iscrizione
La morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui ha luogo.
Obblighi e termini della notifica
Sono tenute alla notificazione di nascite e morti nell'ordine seguente:
- le direzioni di cliniche, ricoveri e stabilimenti;
- le autorità che vengono a conoscenza della nascita o della morte;
- il medico e gli ausiliari medici presenti;
- i familiari o i loro mandatari;
- le altre persone presenti, in particolare chiunque abbia assistito alla morte o abbia rinvenuto il cadavere di una persona sconosciuta;
- il comandante di un aeromobile nonché il capitano di una nave (art. 20 cpv. 5 OSC).
Le persone tenute alla notificazione devono effettuare l'annuncio all'ufficio dello stato civile del circondario in cui è avvenuta la morte o è stato ritrovato il cadavere, per scritto o presentandosi di persona; le morti vanno notificate entro due giorni.
All'ufficio dello stato civile va obbligatoriamente presentato un certificato medico originale di morte.
Copia dell'attestato di morte e della notifica sono inoltre consegnati o trasmessi alla Cancelleria comunale del Comune di morte.
Documenti necessari
Oltre alla notifica di morte ed al certificato originale medico di morte, vedi scheda documentazione e le eventuali informazioni dettagliate che saranno fornite per il caso specifico dal competente ufficiale dello stato civile.
Sepoltura o cremazione
La sepoltura o la cremazione e il rilascio della carta di passo per il cadavere possono
aver luogo soltanto dopo che la morte o il rinvenimento del cadavere sono stati
notificati allo stato civile.
In casi eccezionali, l'autorità competente conformemente al diritto cantonale può
permettere la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere
senza disporre di una conferma della notificazione di una morte. In questo caso essa
provvede senza indugio alla notificazione all'ufficio dello stato civile.
Atto di morte
L'atto di morte è ottenibile dagli aventi diritto presso l'ufficio dello stato civile svizzero del luogo di morte.
