- Stato civile
- Nascita
- Riconoscimento
- Matrimonio
- Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio
- Unione domestica registrata
- Morte
- Documentazione
- Domanda di cambiamento di nome a norma dell’art. 30, cpv. 1 CC
- Notifica di cambiamenti dello stato personale, trascrizione di decisioni e atti di stato civile esteri nei registri svizzeri dello stato civile
- Ricerche genealogiche
Nascita
Luogo dell'iscrizione
La nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui ha luogo.
Principi dell'iscrizione e termini della notifica
È documentata la nascita degli infanti nati vivi e nati morti. Un infante nato morto, è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e ha un peso di almeno 500 grammi o un'età di gestazione di almeno 22 settimane completate.
Sono tenute alla notificazione di nascite e morti nell'ordine seguente:
- le direzioni di cliniche, ricoveri e stabilimenti;
- le autorità che vengono a conoscenza della nascita;
- il medico e gli ausiliari medici presenti; o della morte;
- i familiari o i loro mandatari;
- le altre persone presenti, in particolare chiunque abbia assistito alla morte o abbia rinvenuto il cadavere di una persona sconosciuta;
- il comandante di un aeromobile nonché il capitano di una nave (art. 20 cpv. 5 0SC).
Le persone tenute alla notificazione devono annunciare allo stato civile, per scritto o presentandosi di persona; le nascite vanno notificate entro tre giorni.
Se è notificata un infante nato morto, va presentato un certificato medico.
Rapporto di filiazione
Nell'ambito del diritto svizzero la nascita crea una relazione giuridica tra il figlio e la madre; se costei è sposata, sorge pure un rapporto giuridico di filiazione con il marito della stessa. La presunzione di paternità nei confronti del marito della madre è valida per 300 giorni dalla morte di quest'ultimo.
La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente allorquando il marito non è il padre.
Se il figlio ha rapporto di filiazione solamente nei riguardi della madre, il padre biologico può riconoscere il figlio mediante dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile competente, per testamento o, se è pendente un'azione di accertamento giudiziale della paternità, davanti al giudice.
Nell'ambito dei rapporti di diritto internazionale privato il diritto svizzero stabilisce che i rapporti di filiazione sono determinati sulla base del diritto della dimora abituale del figlio, generalmente coincidente con il domicilio della madre.
Se la madre è domiciliata in Svizzera si applicano di conseguenze i principi enunciati sopra.
Documenti necessari
Oltre alla notifica di nascita,
Le informazioni dettagliate saranno fornite per il caso specifico dal competente ufficiale ello stato civile.
Cognome del figlio
Allorquando è applicabile il diritto svizzero, il figlio di genitori sposati assume il cognome coniugale degli stessi. Se i genitori non sono sposati tra loro il figlio assume il cognome che la madre porta al momento della sua nascita. Se la madre porta un doppio cognome a a seguito di un precedente matrimonio il figlio assume solamente il primo cognome.
Nell'ambito dei rapporti di diritto internazionale privato, le autorità di stato civile offrono la consulenza necessaria e orientano i genitori sulle procedure da seguire per l'eventuale applicazione di un diritto diverso da quello svizzero.
Nome del figlio
I genitori scelgono il nome del figlio. Se non sono sposati o non esercitano assieme l'autorità parentale la scelta spetta alla madre.
La scelta del nome avviene contemporaneamente alla notifica della nascita effettuata dall'ospedale, dalla clinica o dal genitore.
La scelta del nome è assai libera, ritenuto che lo stesso non leda gli interessi del bambino. In quest'ambito gli ufficiali dello stato civile consigliano ed assistono i genitori e possono rifiutare i nomi che contravvengono al principio di cui sopra. Esistono molte pubblicazioni contenenti liste di nomi e una lista dei nomi più usati è disponibile presso l'Ufficio federale di statistica.
Cittadinanza e attinenza
Il figlio di genitori sposati di cui almeno uno è svizzero è cittadino svizzero; se entrambe i genitori sposati sono svizzeri il figlio assume l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale del padre.
Se i genitori non sono sposati e la madre è cittadina svizzera il figlio assume l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale della madre.
Atto di nascita
L'atto di nascita è ottenibile dagli aventi diritto presso l'ufficio dello stato civile svizzero del luogo di nascita.
