Nascita

Luogo dell'iscrizione

La nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui ha luogo.

Principi dell'iscrizione e termini della notifica

È documentata la nascita degli infanti nati vivi e nati morti. Un infante nato morto, è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e ha un peso di almeno 500 grammi o un'età di gestazione di almeno 22 settimane completate.

Sono tenute alla notificazione di nascite e morti nell'ordine seguente:

  1. le direzioni di cliniche, ricoveri e stabilimenti;
  2. le autorità che vengono a conoscenza della nascita;
  3. il medico e gli ausiliari medici presenti; o della morte;
  4. i familiari o i loro mandatari;
  5. le altre persone presenti, in particolare chiunque abbia assistito alla morte o abbia rinvenuto il cadavere di una persona sconosciuta;
  6. il comandante di un aeromobile nonché il capitano di una nave (art. 20 cpv. 5 0SC).


Tasse e spese

Riscosse in conformità dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile.

Le persone tenute alla notificazione devono annunciare allo stato civile, per scritto o presentandosi di persona; le nascite vanno notificate entro tre giorni.
Se è notificata un infante nato morto, va presentato un certificato medico.

Rapporto di filiazione

Nell'ambito del diritto svizzero la nascita crea una relazione giuridica tra il figlio e la madre; se costei è sposata, sorge pure un rapporto giuridico di filiazione con il marito della stessa. La presunzione di paternità nei confronti del marito della madre è valida per 300 giorni dalla morte di quest'ultimo.

La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente allorquando il marito non è il padre.
Se il figlio ha rapporto di filiazione solamente nei riguardi della madre, il padre biologico può riconoscere il figlio mediante dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile competente, per testamento o, se è pendente un'azione di accertamento giudiziale della paternità, davanti al giudice.

Nell'ambito dei rapporti di diritto internazionale privato il diritto svizzero stabilisce che i rapporti di filiazione sono determinati sulla base del diritto della dimora abituale del figlio, generalmente coincidente con il domicilio della madre.
Se la madre è domiciliata in Svizzera si applicano di conseguenze i principi enunciati sopra.

Documenti necessari

Oltre alla notifica di nascita,

Le informazioni dettagliate saranno fornite per il caso specifico dal competente ufficiale ello stato civile.


Cognome del figlio

Allorquando è applicabile il diritto svizzero, il figlio di genitori sposati assume il cognome coniugale degli stessi. Se i genitori non sono sposati tra loro il figlio assume il cognome che la madre porta al momento della sua nascita. Se la madre porta un doppio cognome a a seguito di un precedente matrimonio il figlio assume solamente il primo cognome.

Nell'ambito dei rapporti di diritto internazionale privato, le autorità di stato civile offrono la consulenza necessaria e orientano i genitori sulle procedure da seguire per l'eventuale applicazione di un diritto diverso da quello svizzero.

Nome del figlio

I genitori scelgono il nome del figlio. Se non sono sposati o non esercitano assieme l'autorità parentale la scelta spetta alla madre.

La scelta del nome avviene contemporaneamente alla notifica della nascita effettuata dall'ospedale, dalla clinica o dal genitore.

La scelta del nome è assai libera, ritenuto che lo stesso non leda gli interessi del bambino. In quest'ambito gli ufficiali dello stato civile consigliano ed assistono i genitori e possono rifiutare i nomi che contravvengono al principio di cui sopra. Esistono molte pubblicazioni contenenti liste di nomi e una lista dei nomi più usati è disponibile presso l'Ufficio federale di statistica.

Cittadinanza e attinenza

Il figlio di genitori sposati di cui almeno uno è svizzero è cittadino svizzero; se entrambe i genitori sposati sono svizzeri il figlio assume l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale del padre.

Se i genitori non sono sposati e la madre è cittadina svizzera il figlio assume l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale della madre.

Atto di nascita

L'atto di nascita è ottenibile dagli aventi diritto presso l'ufficio dello stato civile svizzero del luogo di nascita.