- Stato civile
- Nascita
- Riconoscimento
- Matrimonio
- Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio
- Unione domestica registrata
- Morte
- Documentazione
- Domanda di cambiamento di nome a norma dell’art. 30, cpv. 1 CC
- Notifica di cambiamenti dello stato personale, trascrizione di decisioni e atti di stato civile esteri nei registri svizzeri dello stato civile
- Ricerche genealogiche
Secondo tale norma, la può domandare la persona che:
- ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera;
- vi risiede da un anno; e
- vive da tre anni in unione coniugale effettiva con il proprio coniuge.
L'istante deve inoltre, giusta l'art. 26 LCit:
- essere integrato in Svizzera;
- conformarsi all'ordine giuridico svizzero;
- non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
La cittadinanza ottenuta è quella del coniuge. La procedura relativa rientra, come detto, fra quelle previste dal diritto federale. La trattazione di un simile caso e la sua decisione conclusiva spettano esclusivamente all'Ufficio federale preposto. Il Cantone e il Comune di domicilio dell'interessato sono soltanto chiamati a collaborare al suo svolgimento. Il modulo necessario per la domanda può essere ottenuto presso il Servizio cantonale delle naturalizzazioni, a Bellinzona. L'eventuale decisione negativa in materia, emanata dall'autorità federale preposta, può costituire oggetto di ricorso innanzi al competente organo federale.
