- Stato civile
- Nascita
- Riconoscimento
- Matrimonio
- Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio
- Unione domestica registrata
- Morte
- Documentazione
- Domanda di cambiamento di nome a norma dell’art. 30, cpv. 1 CC
- Notifica di cambiamenti dello stato personale, trascrizione di decisioni e atti di stato civile esteri nei registri svizzeri dello stato civile
- Ricerche genealogiche
I cittadini svizzeri e stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri devono notificare eventi, dichiarazioni e decisioni esteri concernenti lo stato civile alla competente rappresentanza svizzera all'estero (art. 39 OSC).
Le decisioni o i documenti esteri sono documentati in base a una decisione dell' autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della persona interessata.
Le decisioni o i documenti esteri riguardanti cittadini stranieri sono documentati in base a una decisione dell' autorità di vigilanza del Cantone di domicilio della persona interessata.
La legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) e, laddove esistenti, gli accordi internazionali, stabiliscono le condizioni del riconoscimento.
