- Stato civile
- Nascita
- Riconoscimento
- Matrimonio
- Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio
- Unione domestica registrata
- Morte
- Documentazione
- Domanda di cambiamento di nome a norma dell’art. 30, cpv. 1 CC
- Notifica di cambiamenti dello stato personale, trascrizione di decisioni e atti di stato civile esteri nei registri svizzeri dello stato civile
- Ricerche genealogiche
Richiesta online atti di stato civile
Diritto ad ottenere estratti di stato civile e competenza
Per principio solo i diretti interessati hanno diritto di ricevere i propri atti di stato civile personali.
Per la richiesta online è obbligatorio allegare una scansione del propio documento d'identità.
Secondo quanto disposto dall'art. 59 dell'Ordinanza sullo stato civile:
"La divulgazione di dati dello stato civile a privati si effettua se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo."
Nella richiesta di documenti individuali dev'essere quindi obbligatoriamente precisato:
- se il documento riguarda la persona richiedente;
- se non si tratta della stessa persona dev'essere precisato il motivo per il quale il documento non è chiesto dall'interessato stesso ed eventualmente allegare la procura degli interessati o la credenziale di nomina quale rappresentante legale;
- per poter allestire il documento occorre precisare a quale fine il documento è chiesto.
Nella richiesta di documenti contenenti più persone maggiorenni e viventi (in particolare atto di famiglia o certificato dei legami di famiglia registrati) deve essere di principio annesso l'accordo o la procura di tutte le persone viventi figuranti sul documento.
Il rappresentante legale che agisce in rappresentanza di un privato, ha gli stessi diritti del suo rappresentato (vedi sopra).
Per le richieste di atti di stato civile presentate da notai ed avvocati vedi le circolari 28 gennaio 2009 e 14 gennaio 2010, destinate agli uffici dello stato civile del Canton Ticino.
Gli stessi criteri indicati per i notai ticinesi che agiscono in applicazione degli artt. 78 e seguenti della Legge di applicazione e complemento del CCS, rispettivamente 475 e 476 del Codice di procedura civile, sono considerati come quando le richieste di rilascio sono effettuate da autorità di altri Cantoni che esercitano tale medesimo mandato pubblico.
Scegliere il tipo di atto di stato civile che si vuole ordinare

