- Stato civile
- Nascita
- Riconoscimento
- Matrimonio
- Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio
- Unione domestica registrata
- Morte
- Documentazione
- Domanda di cambiamento di nome a norma dell’art. 30, cpv. 1 CC
- Notifica di cambiamenti dello stato personale, trascrizione di decisioni e atti di stato civile esteri nei registri svizzeri dello stato civile
- Ricerche genealogiche
Unione domestica registrata
Definizione
L'unione domestica registrata comporta per i partner una comunione di vita, con le responsabilità che ne derivano. I partner si devono vicendevolmente assistenza e rispetto, e provvedono in comune, ciascuno secondo le proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica.
Condizioni per poter costituire un'unione domestica registrata
I partner devono in particolare soddisfare le seguenti condizioni legali:
- avere compiuto il diciottesimo anno d'età ed essere capaci di discernimento;
- non essere già coniugati né vincolati da un'unione domestica registrata;
- le persone sotto tutela (interdetti) necessitano del consenso del rappresentante legale;
- non possono essere parenti in linea retta. Nessuno può contrarre l'unione domestica registrata con un fratello, una sorella, suo padre, sua madre, un nonno, una nonna, a prescindere dal fatto che la parentela si fondi su legami di sangue o sia conseguenza di un'adozione;
- almeno uno dei partner è domiciliato in Svizzera o ha la cittadinanza svizzera;
- dal 1. gennaio 2011 i partner di nazionalità straniera dovranno inoltre provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera prima di poter costituire un'unione domestica registrata.
Due partner stranieri domiciliati all'estero non possono costituire un'unione domestica registrata in Svizzera.
Procedura preliminare dell’unione domestica
L'unione domestica è registrata dopo che è conclusa positivamente la procedura preliminare.
I partner inoltrano personalmente la domanda all'ufficio dello stato civile competente.
L'esecuzione della procedura preliminare spetta:
- all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio di uno dei due partner;
- all'ufficio dello stato civile che dovrebbe registrare l'unione, se i due partner sono domiciliati all'estero e almeno uno dei due è cittadino svizzero (art. 43 e 65a LDIP).
Nell'ambito del diritto svizzero può essere dato seguito all'esecuzione della procedura preliminare se:
- la domanda è stata depositata nella forma richiesta;
- l'identità dei partner è accertata;
- esistono i documenti e le dichiarazioni necessari;
- sono soddisfatte le condizioni per la registrazione dell'unione.
Registrazione dell’unione domestica (cerimonia)
L'ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i partner e fa loro firmare il certificato di unione.
La registrazione dell'unione è pubblica.
Documenti necessari
Le informazioni dettagliate saranno fôrnite per il caso specifico dal competente ufficiale ello stato civile.
Effetti giuridici dell’unione domestica e informazioni complementari
a) Effetti personali
Cognome ed attinenza dei partner
- L'unione registrata non modifica nell'ambito del diritto svizzero il cognome dei partner né il loro diritto di cittadinanza svizzera, cantonale e comunale.
- I partner stranieri possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler sottoporre il cognome al loro diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sul diritto internazionale privato; LDIP, RS 291). In alcuni Paesi, il diritto nazionale consente ai partner di avere un cognome comune (ad es.: Germania e Paesi scandinavi).
b) Effetti economici dell'unione domestica registrata
- Ciascun partner dispone dei propri beni e risponde dei propri debiti individualmente. Tale sistema corrisponde al regime della separazione dei beni previsto dal diritto matrimoniale.
- Nel diritto fiscale e successorio, le coppie omosessuali in unione domestica registrata sono equiparate a quelle unite in matrimonio. Se un o una partner decede, il partner superstite è equiparato a una persona vedova per quanto attiene all'AVS e alla previ-denza professionale.
c) Scioglimento dell'unione domestica registrata
- I partner possono domandare congiuntamente al giudice lo scioglimento dell'unione domestica registrata. Se i partner vivono separati da almeno un anno, ognuno di essi può chiedere unilateralmente lo scioglimento.
Atto dell’unione domestica e certificato dell’unione domestica
Il certificato dell'unione domestica è ottenibile dagli aventi diritto presso l'ufficio dello stato civile svizzero del luogo di documentazione dell'unione domestica registrata. Il medesimo ufficio circondariale dello stato civile può pure rilasciare l'atto dell'unione domestica.
