- Stato civile
- Nascita
- Riconoscimento
- Matrimonio
- Sale per la celebrazione dei matrimoni
- Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio
- Unione domestica registrata
- Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata
- Morte
- Documentazione
- Dichiarazioni del nome nel diritto transitorio
- Domanda di cambiamento di nome a norma dell’art. 30, cpv. 1 CC
- Notifica di cambiamenti dello stato personale, trascrizione di decisioni e atti di stato civile esteri nei registri svizzeri dello stato civile
- Ricerche genealogiche
Stato civile / Naturalizzazioni / MOVPOP
Stato civile
I dati di stato civile della persona servono sia alla sua identificazione personale sia come prova della sua appartenenza a una comunità giuridica.
Il diritto svizzero conosce i seguenti stati civili:
celibe-nubile, coniugato, divorziato, vedovo, non sposato-in unione domestica registrata, unione domestica sciolta giuridicamente, unione domestica sciolta per decesso, unione domestica sciolta a seguito di una dichiarazione di assenza.
La nozione di stato civile oltre ai fatti dello stato civile che toccano direttamente una persona (quali la nascita, il matrimonio, l'unione domestica registrata, la morte, ecc. ) comprende anche i dati relativi allo statuto personale e familiare (come la maggiore età, la filiazione, il vincolo coniugale o con il partner, i nomi e la cittadinanza nazionale).
In Svizzera anche l'appartenenza a un comune (diritti di attinenza cantonali e comunali) viene considerato come un elemento dello stato civile.
Gli Uffici dello stato civile sono suddivisi in circondari. Ogni circondario comprende uno o più Comuni. Essi soggiacciono alla sorveglianza diretta dell'autorità di sorveglianza.
La registrazione dei dati dello stato civile nel Registro informatizzato dello stato civile (Infostar), la procedura preparatoria e la celebrazione del matrimonio, la procedura preliminare e la registrazione dell'unione domestica, così come la registrazione del riconoscimento di un figlio, il cambiamento del cognome, ecc., sono di esclusiva competenza degli uffici dello stato civile.
Cittadinanza Svizzera
Alcuni Stati applicano il cosiddetto "ius sanguinis", ovvero l'acquisto della cittadinanza per discendenza paterna o materna. Tra questi Stati, oltre alla Svizzera, figurano ad esempio la Germania e l'Austria. Altri Stati applicano invece lo "ius soli", ovvero l'acquisto della cittadinanza direttamente alla nascita nello Stato in questione. Tra questi figurano gli Stati d'immigrazione classici (USA, Sudamerica, Canada, Australia), ma non la Svizzera. Altri Stati ancora, come ad esempio la Francia e l'Italia, applicano un sistema misto comprendente alcuni elementi dello "ius sanguinis" e dello "ius soli". L'acquisto della cittadinanza in virtù del "ius sanguinis" o del "ius soli" non richiede procedura alcuna. L'acquisto della cittadinanza svizzera per discendenza è disciplinato a livello federale dalla legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza).
Movimento della popolazione
Il movimento della popolazione (MOVPOP) è un sistema informativo generalizzato dei dati anagrafici, e il suo obiettivo principale è quello di mettere a disposizione dell'Amministrazione una banca dati che riunisca in un'unica struttura le informazioni personali registrate presso gli Uffici del Controllo Abitanti dei Comuni ticinesi e ne gestisca gli spostamenti all'interno, in entrata e in uscita dal Cantone.
Principali basi legali e link
Principali basi legali federali
A) Nell'ambito dello stato civile e della cittadinanza:
B) Nell'ambito del controllo degli abitanti e del Movimento della popolazione:
- Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa), RS 431.02
- Ordinanza sull'armonizzazione dei registri (OArRa), RS 431.021
- Legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1)
Principali basi legali cantonali
A) Nell'ambito dello stato civile e della cittadinanza:
- Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (4.1.1.1)
- Regolamento sullo stato civile (4.1.2.1)
- Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit / 1.2.1.1)
- Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit / 1.2.1.1.1)
B) Nell'ambito del controllo degli abitanti e del Movimento della popolazione:
- Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazionedei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione (RL 1.2.4.1)
- Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione
dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione (RL 1.2.4.1.1) - Regolamento concernente il controllo delle attività economiche (RL 1.2.4.1.2)
- Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP, RL 1.6.1.1)
- Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (RLPDP, RL 1.6.1.1.1)
Link utili
- Ufficio federale dello stato civile
- Ufficio federale della migrazione, settore della cittadinanza
- Ufficio federale di statistica




