- Ottenere permessi per stranieri
- Permesso di dimora (B)
- Permesso di domicilio (C)
- Permesso per frontalieri (G)
- Permesso di dimora temporanea (L)
- Permesso per familiari di funzionari internazionali (Ci)
- Stati terzi - Permessi biometrici
- Procedura generale per l'ottenimento dei permessi (biometrici)
- Documenti di viaggio biometrici
- Permessi speciali / Asilo
- Asilo
- Permesso per richiedenti l'Asilo (N)
- Stranieri ammessi provvisoriamente (F)
- Diversi
- Sportivi d'élite
- Autocertificazione precedenti penali
- Modifica dei dati personali
- Notifica di partenza
- Guida alla libera circolazione
- La guida
- Lavorare
- Soggiornare
- Famiglia
- Approfondimenti
- Documenti, documentazione, assicurazione malattia e emolumenti
- Definizione
- Familiari cittadini UE/AELS o di Stati terzi residenti in un Paese dell'UE e titolari di un permesso di soggiorno durevole/Applicazione dell'ALCP
- Familiari cittadini di uno Stato terzo non residenti in un Paese dell'UE al momento della presentazione della domanda/Applicazione della LStr, dell'OASA e dell'art. 8 CEDU
- Familiari di cittadini svizzeri
- Familiari di cittadini svizzeri con doppia nazionalità (svizzera e di uno Stato dell'UE)
- Accesso all'esercizio di un'attività lucrativa per cittadini UE/AELS
- Accesso all'esercizio di un'attività lucrativa per cittadini UE-2
- Ricongiungimento familiare differito (o tardivo)
Ricongiungimento familiare
Familiari cittadini di uno Stato terzo non residenti in un Paese dell'UE al momento della presentazione della domanda/Applicazione della LStr, dell'OASA e dell'art. 8 CEDU
- Se il titolare del diritto di soggiorno dispone del permesso di dimora "L", "B" o "C" UE/AELS, possibilità di ottenere un permesso per la moglie e i figli minori di 18 anni e non coniugati in applicazione degli artt. 42 e segg. LStr, 73 e segg. OASA e dell'art. 8 CEDU.
Il ricongiungimento parziale dei figli può essere negato se la richiesta è dettata prevalentemente da motivi economici piuttosto che per ricostituire l'unione familiare. Inoltre, in questo caso, non può essere invocata l'applicazione dell'art. 8 CEDU in quanto il ricongiungimento sollecitato condurrebbe ad una nuova divisione in seno alla famiglia piuttosto che ad un mantenimento o ricostituzione della vita familiare; - nessun diritto ad ottenere un permesso per figli maggiori di 18 anni o ascendenti. Casi particolari possono essere esaminati nell'ambito degli artt. 30 LStr e 31 OASA previa decisione favorevole da parte dell'Autorità federale. L'art. 8 CEDU non può essere applicato se non per motivi estremamente particolari quali ad esempio persone portatrici di handicap mentali o fisici o affetti da gravi malattie e completamente a carico del titolare del diritto di soggiorno;
- per quanto concerne la presentazione di un documento ufficiale comprovante il grado di parentela, la dichiarazione ufficiale di affidamento da parte del genitore residente all'estero o dell'Autorità competente, la necessità di disporre di un alloggio confacente, la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti da parte di coloro che soggiornano in Svizzera senza esercitarvi un'attività lucrativa o esercitano un'attività indipendente e la dichiarazione di assenso da parte del titolare del diritto di soggiorno, si fa riferimento a quanto già indicato nel capitolo precedente.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, al Servizio regionale degli stranieri competente.
Allegati
- 2 fotografie;
- documento di legittimazione originale per la verifica della validità;
- documento ufficiale di stato civile comprovante il grado di parentela con il titolare del avente diritto;
- contratto di locazione;
- autocertificazione precedenti penali;
- dichiarazione dei mezzi finanziari (solo se il titolare del diritto originario, in possesso del permesso "L" o "B", svolge un'attività lucrativa indipendente o soggiorna senza svolgere un'attività in Svizzera. I titolari di un permesso "C" hanno un diritto incondizionato solo per il ricongiungimento di moglie e figli o abiatici minori di 21 anni), ev. dichiarazione di espatrio da parte del genitore o dell'Autorità competente all'estero (solo per i figli di primo letto o in caso di ricongiungimento familiare parziale);
- se viene chiesto il ricongiungimento a favore di figli di primo letto o di altri familiari del coniuge (es.: genitori, nonni, nipoti) deve essere allegata la dichiarazione di assenso del titolare del diritto di soggiorno originario;
- per il ricongiungimento di figli maggiori di 18 anni o ascendenti, dovrà inoltre essere prodotta una dettagliata documentazione a sostegno della richiesta con particolare riferimento alla situazione familiare in Svizzera e all'estero.




