- Ottenere permessi per stranieri
- Permesso di dimora (B)
- Permesso di domicilio (C)
- Permesso per frontalieri (G)
- Permesso di dimora temporanea (L)
- Permesso per familiari di funzionari internazionali (Ci)
- Stati terzi - Permessi biometrici
- Procedura generale per l'ottenimento dei permessi (biometrici)
- Documenti di viaggio biometrici
- Permessi speciali / Asilo
- Asilo
- Permesso per richiedenti l'Asilo (N)
- Stranieri ammessi provvisoriamente (F)
- Diversi
- Sportivi d'élite
- Autocertificazione precedenti penali
- Modifica dei dati personali
- Notifica di partenza
- Guida alla libera circolazione
- La guida
- Lavorare
- Soggiornare
- Famiglia
- Approfondimenti
- Documenti, documentazione, assicurazione malattia e emolumenti
Notifica di partenza
Il modulo indicato a margine può essere compilato e scaricato.
La partenza per un altro Comune e/o Cantone deve essere comunicata al Servizio regionale degli stranieri entro 14 giorni.
La partenza per l'estero deve essere comunicata al Servizio regionale degli stranieri competente con almeno 14 giorni di anticipo.
Con la notificazione della partenza la validità del permesso per stranieri decade.
Conformemente l'art. 61 cpv. 2 LStr, se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo 3 mesi e il permesso di dimora e di domicilio dopo 6 mesi.
Il titolare di un permesso di domicilio "C" ha la possibilità di presentare la domanda intesa ad ottenere un'autorizzazione di assenza all'estero della durata massima di 4 anni se debitamente motivata (ad esempio: per assolvere gli obblighi militari, per motivi di studio, di perfezionamento professionale, per effettuare un'attività all'estero svolta per conto del datore di lavoro in Svizzera) e se il rientro in Svizzera alla scadenza dell'autorizzazione è garantito.
Modulo
- Modulo per la notifica di partenza [.pdf 62 KB]




