- Ottenere permessi per stranieri
- Permesso di dimora (B)
- Permesso di domicilio (C)
- Permesso per frontalieri (G)
- Permesso di dimora temporanea (L)
- Permesso per familiari di funzionari internazionali (Ci)
- Stati terzi - Permessi biometrici
- Procedura generale per l'ottenimento dei permessi (biometrici)
- Documenti di viaggio biometrici
- Permessi speciali / Asilo
- Asilo
- Permesso per richiedenti l'Asilo (N)
- Stranieri ammessi provvisoriamente (F)
- Diversi
- Sportivi d'élite
- Autocertificazione precedenti penali
- Modifica dei dati personali
- Notifica di partenza
- Guida alla libera circolazione
- La guida
- Lavorare
- Soggiornare
- Famiglia
- Approfondimenti
- Documenti, documentazione, assicurazione malattia e emolumenti
Dichiarazione di garanzia
Le rappresentanze di Svizzera all’estero possono far dipendere il rilascio del visto da una dichiarazione di garanzia allorquando il richiedente non disponga di mezzi finanziari sufficienti o sussista-no dubbi in merito. Il garante si impegna a assumere le spese scoperte (comprese le spese legate a incidenti, malattia, ritorno), fino a un montante di Fr. 30'000.-, occasionate alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche dal soggiorno dello straniero. Se è necessaria una dichiarazione di garanzia, la rappresentanza di Svizzera all’estero competente mette a disposizione dello straniero un pertinente modulo con le necessarie istruzioni.
Il fatto di essere in possesso di una dichiarazione di garanzia accettata dalle autorità competenti non dà diritto al rilascio del visto.
Assicurazione di viaggio
A prescindere dalla firma di una dichiarazione di garanzia, l'autori-tà competente chiede che venga stipulata un'assicurazione di viaggio.
La copertura minima del'assicurazione è di 30'000 Euro (dopo conversione).
Procedura per la richiesta di visto
- Gli stranieri che sottostanno all’obbligo del visto inoltrano una domanda di visto presso la rappresentanza di Svizzera all’estero competente per il luogo del domicilio. Il modulo di domanda di visto è consegnato gratuitamente dalla rappresentanza all’estero. Esso dev’essere accompagnato dal documento di viaggio e, se ne è fatta richiesta, da ulteriori documenti che attestano lo scopo del viaggio.
- Se la rappresentanza all’estero richiede una dichiarazione di garanzia, lo straniero compila il pertinente modulo e lo sottopone al garante.
- Il garante completa e firma il modulo di garanzia e lo consegna, unitamente ai pertinenti documenti, alla competente autorità cantonale o comunale.
- La dichiarazione di garanzia è controllata dalla competente autorità cantonale o comunale ed è registrata nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione.
- L’esito del controllo è comunicato senza indugio alla rappresentanza all’estero, la quale decide circa il rilascio o meno del visto.
Documentazione necessaria
Per il controllo della dichiarazione di garanzia occorre fornire, su richiesta, i seguenti documenti:
- Documenti d’identità (passaporto, carta d’identità, libretto per stranieri);
- Documenti atti a comprovare la solvibilità (estratti dei conti in banca, conteggio del salario, estimazione dell’imponibile, e-stratto dell’ufficio delle esecuzioni).
Validità
Durata massima del soggiorno: 90 giorni.
Il soggiorno non può durare più di 90 giorni per semestre (a partire dalla prima entrata).
Tasse e costi
| Trattamento del modulo di garanzia da parte delle autorità cantonali | CHF 40.--. |
| Trattamento del modulo di garanzia da parte delle autorità comunali | Varia da comune a comune |
| Rilascio del visto da parte dell'ambasciata | Euro 60 (CHF 93.--) - Vi sono eccezioni |




