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Perequazione comunale

La perequazione finanziaria intercomunale è retta dall'omonima Legge del 25 giugno 2002, entrata in vigore il 1.1.2003 in sostituzione della vecchia Legge sulla compensazione intercomunale e infine sottoposta a revisione con effetto al 1.1.2011.
Con perequazione finanziaria intercomunale si intende il complesso sistema di strumenti che permettono di riequilibrare le diversità di capacità finanziaria dei comuni, sia tramite aiuti orizzontali (da comune a comune) sia tramite flussi verticali, vale a dire con l'intervento del Cantone.

Gli strumenti della perequazione sono i seguenti:


1. La perequazione verticale (artt. 8-12 LPI)

Con questo termine si intende la graduazione dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni in base alla capacità finanziaria dei Comuni.

A tale scopo, con scadenza e validità biennale, vengono calcolati l'indice di capacità finanziaria dei Comuni e i coefficienti di partecipazione comunale e di distribuzione cantonale, che ne derivano direttamente.


2. La perequazione delle risorse - il contributo di livellamento (artt. 4-7 LPI)

Il Contributo di livellamento è lo strumento principale di perequazione. Esso è puramente orizzontale, vale a dire che tocca solo i Comuni. Esso ha lo scopo di riequilibrare la dotazione di risorse fiscali dei Comuni. Semplificando si può dire che i Comuni con risorse fiscali procapite maggiori della media cantonale versano un contributo ai Comuni con risorse fiscali procapite inferiori al 90% della media cantonale. I contributi dipendono dalle risorse di ogni Comune e dal moltiplicatore di imposta applicato.


3. La perequazione degli oneri

In questo capitolo troviamo strumenti destinati a compensare particolari oneri, in genere a favore di Comuni finanziariamente deboli. Conosciamo i seguenti contributi:

  • Contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica (art. 15 LPI)
    Serve a compensare i maggiori costi di gestione del territorio dei Comuni periferici, che in genere hanno un vasto territorio. Esso è calcolato sulla base dei diversi tipi di superficie e dell'altitudine dei Comuni beneficiari. Questi si suddividono un importo pari al 30% dei canoni d'acqua che il Cantone incassa annualmente.

  • L'aiuto agli investimenti (artt. 14 e 14a LPI)
    Questo aiuto può essere richiesto dai Comuni che hanno un moltiplicatore almeno del 90% e risorse fiscali procapite inferiori al 90% della media cantonale. Esso serve per permettere di affrontare investimenti necessari e di una certa portata contenendo l'indebitamento entro limiti sopportabili.

  • In casi estremi: il contributo supplementare (art. 22 LPI)
    Il contributo supplementare è un aiuto straordinario che viene concesso per evitare di dover aumentare il moltiplicatore oltre la soglia del 100%. Esso è però erogato a titolo provvisorio, in attesa che il Comune in questione venga risanato definitivamente nell'ambito di un'aggregazione. Ne beneficiano i Comuni che erano "in compensazione" ai sensi della legge abrogata nel 2003.