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La violenza è vietata

Gli atti di violenza, anche se commessi nell'ambito del matrimonio e della relazione di coppia, sono vietati dal Codice penale che definisce i diversi tipi di aggressione e le pene per gli autori.


La maggior parte degli atti di violenza sono perseguibili d' ufficio

La legge prevede, con qualche eccezione, che le violenze all'interno della coppia sono perseguibili d'ufficio anche se commesse nell'anno successivo alla separazione. Ciò significa che la Polizia, intervenuta in una situazione di violenza, stila un rapporto destinato alla Magistratura, che può ordinare un'inchiesta anche se la vittima non ha presentato denuncia.


Atti perseguibili d'ufficio

  • costringere la propria partner con la violenza, ad esempio vietandole di uscire da sola, di visitare i parenti o di telefonare;
  • rapire o sequestrare la partner, ad esempio chiudendola in casa o in una stanza;
  • indirizzarle minacce gravi quali minacce di morte, di botte, di portare via i figli;
  • mettere in atto violenze fisiche ripetute che non lasciano tracce visibili, come schiaffeggiare o tirare i capelli;
  • mettere in atto violenze fisiche che lasciano tracce visibili quali bruciature, ematomi, naso o costole rotti;
  • mettere in atto violenze fisiche gravi con ferite tali da mettere in pericolo la vita o che comportano lesioni irreversibili (incapacità lavorativa, infermità permanente,...);
  • non prestare soccorso al partner in pericolo o ferito;
  • mettere in pericolo la vita del partner ad esempio puntandogli contro un'arma carica;
  • commettere omicidio o tentare l'omicidio (ad esempio strangolamento);
  • costringere il partner a un atto sessuale;
  • mettere in atto uno stupro o un tentativo di stupro;
  • obbligare il partner a prostituirsi.


Atti perseguibili su denuncia

  • ingiurie;
  • violenze fisiche isolate che non lasciano tracce visibili;
  • uso abusivo di un mezzo di comunicazione per incutere paura o importunare;
  • diffamazione;
  • calunnia;
  • danneggiamento alla proprietà del partner;
  • violazione di domicilio;
  • violazione dell'obbligo di mantenimento.

La vittima ha tre mesi di tempo per presentare la denuncia.


Espulsione immediata dell'autore di violenza

In caso di crisi, la Polizia può, nell'ambito del suo intervento, allontanare immediatamente l'autore dell'atto violento dall'abitazione comune (art. 28 cpv. 4 del Codice civile).

Sul piano cantonale, attraverso l'inserimento di una normativa della Legge sulla Polizia, il Cantone Ticino ha adottato la misura dell'allontanamento e divieto di rientro in ambito di violenza domestica (art. 9a della Legge sulla Polizia).

Divisione della giustizia
Violenza domestica

Piazza Governo 7
6500 Bellinzona

violenzadomestica(at)ti.ch

Coordinatrice 
Proce Myriam

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