L'istanza di compensazione

L'istanza di compensazione, secondo l'art. 33 cpv. 3 LACD e l'art. 6 cpv. 3 LA, ha il compito di:

  • raccogliere le partecipazioni dei Comuni e del Cantone al finanziamento dei servizi di assistenza e cura a domicilio, dei servizi d'appoggio e delle case per anziani riconosciute dal Cantone;
  • di erogare i contributi a questi enti, sulla base delle indicazioni della Sezione in merito ai disavanzi riconosciuti.

Dal calcolo del sussidio agli enti e della ripartizione del finanziamento dei disavanzi riconosciuti (artt. 35 e 38 LACD, art. 6 cpv. 3 LA) deriva lo schema del flusso finanziario, gestito attraverso un conto corrente bancario indipendente.

Inoltre, l'Istanza di compensazione assicura, in collaborazione con gli altri enti sussidiati, la raccolta, la gestione e l'analisi dei dati inerenti all'assistenza e cura a domicilio necessari per il lavoro operativo dei servizi, per il coordinamento, per la pianificazione, per la valutazione dei risultati dal profilo sociosanitario ed economico.