Presentazione

L'attività dell'Ufficio degli invalidi è definita dalla Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi (Lispi) del 14 marzo 1979.

Questa legge promuove la realizzazione di strutture, l'organizzazione di servizi e coordina le risorse disponibili sul territorio necessarie all'integrazione sociale e professionale degli invalidi. I provvedimenti collettivi possono essere gestiti direttamente dallo Stato o sostenuti tramite la concessione di sussidi a enti pubblici e privati riconosciuti.

L'Ufficio degli invalidi è competente in materia di applicazione, esecuzione e qualità dei provvedimenti d'integrazione degli invalidi previsti dalla legge. In particolare è tenuto a esercitare la vigilanza sugli istituti autorizzati e promuovere la realizzazione degli obiettivi della pianificazione cantonale. L'Ufficio regolamenta gli aspetti organizzativi, pedagogici, produttivi e amministrativi dei provvedimenti tenendo in considerazione anche le esigenze, la dignità e l'autodeterminazione delle persone beneficiarie.

Le prestazioni individuali in favore di persone in situazione di andicap sono garantite dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità.

Altri istituti e servizi d'integrazione

Oltre agli istituti e ai servizi d'integrazione sussidiati, in Ticino vi sono altre strutture e servizi che si occupano di integrazione socio-professionale e di pedagogia speciale in favore di persone con andicap.