Ospedalizzazioni fuori Cantone - Hospext
La Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994, modificata il 21 dicembre 2007, ha introdotto, a contare dal 1° gennaio 2012, la possibilità per ogni assicurato di farsi curare in tutta la Svizzera, a condizione che l’ospedale scelto figuri nell’elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell’ospedale (si veda art. 41 LAMal).
Tuttavia, questo non significa che la spesa del ricovero sia integralmente riconosciuta dall’assicurazione di base e dal Cantone. Per questo occorre adempiere ad alcune condizioni:
- l’assicurato deve avere il proprio domicilio legale nel Cantone;
- la prestazione medica ospedaliera è inserita nel catalogo delle prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS);
- la cura ospedaliera avviene in un ospedale iscritto sull’elenco del Cantone di domicilio o del Cantone d’ubicazione dell’istituto.