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Sorveglianza e segnalazione

Secondo l'Ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo, l'Ufficio federale della sanità pubblica definisce la lista delle malattie trasmissibili da segnalare obbligatoriamente. Questa lista viene costantemente aggiornata ed adattata allo sviluppo epidemiologico delle singole malattie.

Procedura di segnalazione

Chi deve effettuare una segnalazione e a chi deve inviarla?

Lo schema a lato riassume la procedura di segnalazione (cliccare sull'immagine per ingrandire).

Formulari di segnalazione

Secondo l'art. 3 dell'Ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo, l’obbligo di dichiarazione incombe ai medici e ai capi di laboratori privati e pubblici. Dichiarare è obbligatorio!

Formulari federali

Per la segnalazione è obbligatorio l'utilizzo dei formulari messi a disposizione dall'Ufficio federale della sanità pubblica. I formulari sono reperibili direttamente sul sito dell'UFSP al link indicato qui di seguito.

    Formulari cantonali

    Per la Listeria sono da compilare entrambi i formulari:

      Compiti dei Cantoni

      Nell'ambito delle malattie trasmissibili, l'Ufficio del medico cantonale è tenuto a:

      • effettuare indagini epidemiologiche
      • raccogliere e segnalare i dati epidemiologici
      • definire e applicare misure di salute pubblica (LFE art. 15-23- Compiti del Medico cantonale), quali:
        • sottoporre  a sorveglianza medica le persone che possono propagare una malattia trasmissibile, eliminano agenti patogeni (escretori) o sono sospette d'eliminarne (escretorisospetti), sono state in contatto con persone contagiose o malate (soggetti di contatto) o sono sospette d'esserlo stato (soggetti di contatto sospetti); sono affette da una malattia trasmissibile (malati) o presentano sintomi tali da poter supporre che ne siano affette (malati sospetti)
        • effettuare l'isolamento
        • obbligare ad effettuare visite o prelevamenti di materiale d'analisi.

      L'Ufficio del medico cantonale sottostà all'obbligo di segnalazione secondo l'art. 68 LSan, questo poiché in certe situazioni il diritto individuale è sottoposto al diritto della collettività.

      Nei confronti dell'Ufficio del medico cantonale, quale autorità di vigilanza, il segreto professionale è sospeso (art. 26 LSan).

      Compiti della Confederazione

      La Confederazione si occupa invece di:

      • redigere e diffondere raccomandazioni
      • valutare scientificamente i dati forniti dai Cantoni.