Comitato etico cantonale
Competenze e composizione
La Legge sanitaria del 18 aprile 1989 e successive modificazioni (art. 10, 11 e 12) prevede che ogni sperimentazione e ricerca clinica effettuata nel Cantone su soggetti sani o ammalati sia sottoposta, per approvazione, al Comitato etico cantonale che ne verifica i fondamenti etici e scientifici. Queste disposizioni valgono anche per gli studi clinici di fase IV e per gli studi multicentrici già approvati da altre commissioni etiche attive in Svizzera.
Il Comitato etico è nominato dal Consiglio di Stato e si compone di almeno 9 membri, tra i quali tre medici, un farmacista, un giurista e un rappresentante del personale infermieristico.
La procedura di autorizzazione dei programmi di ricerca e sperimentazione è definita dal Regolamento del Comitato etico del 2 luglio 2002 (file pdf, 9.38 kb). Le modalità di funzionamento del Comitato etico e la procedura di esame delle istanze di autorizzazione sono regolamentate dal Regolamento interno del Comitato etico (file pdf, 8.65 kb). Per quanto non contemplato dai presenti regolamenti, si rimanda alle Good Clinical Practices.
