Animali selvatici ed esotici

La detenzione di animali selvatici ed esotici é regolamentata dalla legislazione federale sulla protezione degli animali, sia essa professionale oppure privata.

È importante osservare che per la tenuta professionale di qualsiasi specie di animale selvatico è sempre necessario disporre di un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del veterinario cantonale.
Anche per la tenuta privata di molte specie di animali selvatici è necessario disporre di tale autorizzazione (confronta il capitolo dedicato alle autorizzazioni).

Per garantire una corretta detenzione e soddisfare le particolari esigenze di questi animali, la loro tenuta è subordinata al rispetto di requisiti minimi relativi allo spazio, alle strutture, alle cure, all'istruzione del detentore e ad altre condizioni di tenuta a dipendenza della specie.

L'art. 2 dell'Ordinanza federale sulla protezione degli animali definisce, a seconda dello stato di addomesticamento, le seguenti categorie di animali:

    Animali domestici

    Gli animali domestici delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, escluse le specie esotiche; yak e bufali addomesticati; lama e alpaca; conigli domestici, cani e gatti domestici, piccioni e volatili domestici quali polli, tacchini, faraone, oche e anatre.

    Animali selvatici

    Gli animali vertebrati (che hanno la caratteristica di possedere una struttura scheletrica), esclusi gli animali domestici, i cefalopodi (ad es. polipi e calamari) e i decapodi (ad es. crostacei). Sono inclusi anche gli ibridi tra animali domestici e selvatici (es. gatto savannah).