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Cani - Domande frequenti
Corsi OPAn teorico e pratico, chi deve frequentarli? Entro quando? Dove?
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I corsi OPAn sono obbligatori per tutte le razze indistintamente se sono presenti nella lista delle razze soggette ad autorizzazione oppure no. Il corso teorico è obbligatorio solamente per chi non ha mai avuto un cane, il corso pratico (training), invece, è obbligatorio per tutti.
Per conoscere i termini entro quando devono essere frequentati i corsi cliccare qui.
La lista dei formatori autorizzati a tenere i corsi è consultabile tramite un comodo strumento di ricerca sul sito dell'UFV. Basta inserire l'NPA del proprio domicilio e appariranno i formatori nelle sue vicinanze. Per effettuare la ricerca cliccare qui.
Come dimostrare di aver già avuto cani registrati a proprio nome in passato e dunque non dover frequentare il corso teorico OPAn?
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La prova di aver avuto cani registrati a proprio nome, in passato, può essere fornita da: tesserino ANIS, passaporto del cane, certificato di vaccinazione, attestazione veterinaria, prova dell'avvenuto pagamento della tassa annuale sui cani. Non vengono considerati cani intestati ad altri membri del nucleo familiare.
I Municipi sono preparati a svolgere i compiti di controllo e vigilanza? Chi se ne assumerà i costi?
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È compito del Municipio verificare che i cani presenti sul suo territorio siano muniti di microchip, correttamente registrati nella banca dati ufficiale e portino la targhetta ufficiale. I controlli riguardanti l’identificazione tramite microchip possono essere effettuati visionando le registrazioni nella banca dati cantonale. Ogni comune ha infatti a disposizione tutte le registrazioni dei cani i cui detentori sono domiciliati sul suo territorio. L’UVC fornirà i formulari necessari per il controllo tenuta dei cani nel rispetto delle norme OPAn da verificare in occasione del rilascio delle autorizzazioni e fornirà tutte le informazioni necessarie.
I costi generati dai controlli saranno coperti dagli introiti della tassa sui cani di cui il Municipio dispone per metà. Il capitale a loro disposizione sarà di circa 650'000.- annui.
Sono previsti aumenti della tassa sui cani?
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Non sono previsti aumenti della tassa di base sui cani che rimarrà di 50.-. Le spese derivate dalla richiesta dell’autorizzazione e dall’organizzazione dei corsi e dei test saranno pagate direttamente dai detentori dei cani delle razze dell’elenco dell’art. 11 del Regolamento sui cani.
Il tariffario sarà emanato prossimamente dal CdS.
Come è regolato il pagamento della tassa sui cani?
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L’UVC è responsabile di incassare le tasse sui cani e di ridistribuire la metà degli incassi ai comuni. I nominativi di tutti i proprietari verranno scaricati direttamente dalla banca dati ANIS. La cedola per il pagamento verrà spedita direttamente al domicilio del proprietario.
Cosa si intende con il termine “luoghi frequentati dal pubblico” ?
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Per luoghi frequentati dal pubblico si intendono le aree normalmente frequentate da persone o animali, come le vie e le piazze dei centri abitati, i parchi, le zone ricreative e i pascoli frequentati da greggi di animali da reddito. Ogni Municipio inoltre ha la possibilità di applicare regole ancora più severe all’interno dell’ordinanza municipale.
Cosa si intende con il termine detentore?
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Il detentore è colui che si occupa abitualmente della gestione del cane. All’interno del nucleo famigliare è possibile che più persone si occupino del cane ma in linea generale sarà solo una persona a richiedere l’autorizzazione. In casi particolari, in presenza di cani la cui detenzione risulta problematica sarà possibile che l’UVC richieda che più persone superino il test con lo stesso cane.
Cosa devo fare per richiedere l’autorizzazione?
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L’autorizzazione va richiesta prima dell’acquisto del cane al Municipio che a partire dal primo aprile 2009 metterà a disposizione gli appositi formulari da compilare. Sul formulario dovranno essere indicati i dati del richiedente, i dati del cane e dovrà essere fornita una descrizione delle strutture (recinzione, cuccia..). In allegato dovrà esser fornita una copia dell’estratto del casellario giudiziale e dell’attestato OPAn (corso teorico) quando necessario. Se il Municipio lo riterrà necessario potrà effettuare un sopralluogo al domicilio del richiedente per valutare la strutture. Il Municipio invierà tutto il materiale all’UVC e rilascerà il suo preavviso. L’UVC deciderà circa il rilascio dell’autorizzazione e comunicherà la sua decisione direttamente al richiedente. Una volta ottenuta l’autorizzazione sarà possibile l’acquisto del cane.
La frequenza ai corsi cantonali è obbligatoria?
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Sì, è tollerata al massimo un’assenza, in caso di assenze prolungate il corso va ripetuto.
Cosa succede se il test non viene superato?
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In linea generale il detentore dovrà frequentare con il cane un nuovo corso con lo scopo di migliorare la gestione del cane nelle situazioni rappresentate dalle prove del test che non sono state superate. Dovrà poi ripetere il test entro sei mesi. In caso di una seconda bocciatura l’UVC ordinerà le misure puntuali in rapporto al problema del cane rispettando il principio dell’efficacia e della proporzionalità.
Se acquisto un cane adulto appartenente alla lista dell’art. 11 del Regolamento sui cani che ha già frequentato il corso e superato il test con il precedente detentore devo ripeterlo?
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Sì, corso e test sono valevoli per il binomio cane-detentore. In ogni caso il nuovo detentore dovrà frequentare il corso e sottoporsi al test con il suo cane entro sei mesi dall’acquisto.
Come vengono definiti gli incroci? Sono previsti test del DNA?
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La definizione della razza del cane viene fatta dal veterinario in base alle caratteristiche morfologiche del cane e, se conosciuti, a quelle dei genitori. Non sono previsti test del DNA.
Tutti cani dal primo gennaio 2006, secondo l’ordinanza federale sulle epizoozie, devono essere registrati alla banca dati ANIS indicandone anche la razza o, quando possibile, le razze predominanti se si tratta di un incrocio. Tutti i cani in Ticino sono già registrati con questa modalità. Non vi saranno quindi cambiamenti sostanziali in questa procedura. Occorre inoltre ricordare che in ogni caso i nuovi cani devono essere registrati dall’allevatore prima della cessione dei cuccioli a terze persone e solo in un secondo tempo si deve effettuare la notifica del cambiamento di proprietà. Almeno la razza della madre del cane è quindi conosciuta al momento della registrazione.
