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Requisiti minimi - strutture e detentore

Per una corretta detenzione di animali selvatici occorre conoscere in modo approfondito le caratteristiche e le particolari esigenze dell’animale, nonché i requisiti minimi di tenuta previsti dalla legislazione federale.

Specie sociali

Vi sono alcune specie animali che vengono definite sociali. Questi animali hanno la necessità di vivere in gruppo con altri esemplari della stessa specie e pertanto non si prestano ad una vita solitaria. Questi animali non possono essere tenuti singolarmente. Ogni detentore è tenuto a verificare se la specie in suo possesso appartiene a questa categoria.

Requisiti gestionali

Una delle novità introdotte con l'Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 è la necessità, per i detentori di animali selvatici, di frequentare dei corsi di formazione.

Per i privati che detengono animali selvatici di una sola specie di animali è sufficiente una formazione di base specifica riferita alla specie detenuta, che porta al conseguimento di un attestato di capacità. Negli altri casi è necessaria una formazione per guardiani di animali.

Il termine per il conseguimento delle formazioni richieste è scaduto il 31 agosto 2013.

Per un'informazione più approfondita rimandiamo alle disposizioni dell'OPAn, di cui riportiamo l'importante articolo 85.

Art. 85 Requisiti per le persone che detengono o accudiscono animali selvatici

  1. Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.
  2. Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197.
  3. Nelle detenzioni private di animali selvatici in cui gli animali sono accuditi esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione è sufficiente un attestato di competenza se si tratta di animali delle specie seguenti:
  • furetti, nasue, procioni, wallaby di Bennet, wallaby Parma e animali degli ordini dei chirotteri, insettivori, tenrecidi, tupaidi e roditori, qualora siano soggetti all'obbligo di autorizzazione;
  • tutti gli uccelli soggetti ad autorizzazione, eccetto struzioniformi, pinguini, gruiformi, e tutti i rapaci;
  • tutti i rettili soggetti ad autorizzazione, eccetto le testuggini giganti, le tartarughe marine e i coccodrilli;
  • i pesci, qualora siano soggetti ad autorizzazione.

Controlli e annunci

Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali e preannunciare i mutamenti importanti dell'effettivo secondo le istruzioni dell'autorità cantonale (art. 44 OPAn).

Requisiti strutturali

Per una corretta detenzione, devono essere messe a disposizione degli animali determinate strutture di varie misure, che tengono conto delle loro esigenze comportamentali e dimensioni. Queste strutture, quali parchi, gabbie, recinti, ripari, attrezzature, ed altro ancora, variano di molto da specie a specie.
Consigliamo di consultare direttamente l'OPAn ed il relativo Allegato 2.