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Piano di risanamento dell'aria (PRA)

La base legale per l'allestimento del Piano risanamento dell'aria è determinata dalla Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, art. 44a)  e dall'Ordinanza federale contro l’inquinamento atmosferico (OIAt, art. 31).

In particolare l’OIAt definisce che "l’autorità, cantonale, allestisce un piano dei provvedimenti se è accertato o se c'è da aspettarsi che, nonostante le limitazioni preventive delle emissioni, si producano immissioni eccessive provocate da un'infrastruttura per i trasporti e/o da più impianti stazionari".

In base all'art. 32 OIAt, il PRA deve indicare:

  • le fonti delle emissioni che originano immissioni eccessive;
  • l'importanza delle singole fonti in rapporto al totale delle emissioni;
  • i provvedimenti per ridurre ed eliminare le immissioni eccessive;
  • l'effetto dei singoli provvedimenti;
  • le basi legali esistenti o da emanare in relazione ai singoli provvedimenti;
  • i termini entro i quali ordinare ed eseguire i provvedimenti;
  • le autorità competenti per l'esecuzione dei provvedimenti.

In Ticino il primo PRA è entrato in vigore nel 1991 ed è stato aggiornato una prima volta nel 2007 (PRA2007-2016) e in seguito nel 2017 con l'adozione da parte del CdS del PRA2017.

A partire dagli anni ’90 sono occorse molte modifiche sia delle basi legali concernenti l'inquinamento atmosferico, ma anche delle condizioni quadro vigenti in Ticino per i trasporti e il risparmio energetico.

Molte misure dei precedenti PRA sono state nel frattempo disciplinate in diverse basi legali (OIAt e relativo regolamento cantonale di applicazione (ROIAt), Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV), Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (RUEn) oppure sono state tradotte in piani specifici: i Programmi d'agglomerato (PA), il Piano energetico cantonale (PEC) e il Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente.

Parallelamente al piano di risanamento cantonale, ve ne sono alcuni di valenza locale. Quale appendice dei piani regionali dei trasporti sono stati allestiti nel 2002 il Piano di risanamento dell'aria del Luganese (PRAL) e nel 2005 il Piano di risanamento dell'aria del Mendrisiotto (PRAM). Essi coprono essenzialmente i provvedimenti riguardanti il traffico (responsabile in Ticino del 70% circa delle emissioni di ossidi d'azoto), i quali in un secondo tempo stati anche ripresi e aggiornati nell’ambito dei diversi Programmi d'agglomerato.