Domande frequenti

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Quali interventi sono assimilabili al nuovo e sottostanno quindi alle esigenze accresciute (art. 1.4)?

Importanti interventi di ampliamento, trasformazione che mantengono solo le facciate e/o i muri portanti di un edificio.

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Quali interventi sono ritenuti interventi di minore importanza e non sottostanno al RUEn (art. 1.4)?

Semplici lavori quali rinfresco delle superfici (tinteggiatura) e piccole riparazioni.

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Come ci si comporta con interventi che devono sottostare a vincoli legislativi esterni (nucleo, edifici storici, monumenti religiosi eccetera)?

Di base vanno rispettati i criteri descritti nel RUEn. Qualora ci fossero vincoli esterni, a quanto descritto nel RUEn, la situazione va discussa con gli enti preposti per il rilascio delle eventuali deroghe.

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È possibile richiedere delle deroghe se per ragioni fondate non si riesce a sottostare al regolamento?

Sì esiste la possibilità di deroghe (vedi deroghe generali art. 5 e deroghe specifiche relative ai singoli articoli). Le deroghe saranno trattate caso per caso, su richiesta scritta all’ufficio competente.

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Quando bisogna inoltrare l’ev. richiesta di deroga?

Al più tardi insieme alla domanda di costruzione (incarto energia), debitamente correlata delle giustificazioni.

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Un cambiamento di destinazione deve sempre sottostare alle prescrizioni del Ruen (art. 1 e 3)?

No, solo quando vi è un cambio di temperatura (aumento o diminuzione della stessa). In questo caso si dovranno rispettare le esigenze previste dal RUEn per gli edifici di quella categoria e tipologia (ad esempio quelle di protezione termica secondo SIA 380/1:2009, o di verifica dei consumi elettrici SIA 380/4).

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Cosa s'intende per edificio sussidiato negli art. 11 e 15?

Un edificio deve sottostare agli art. 11 e 15, se per la sua costruzione o risanamento energetico è stato previsto o versato un sussidio minimo del 50% dell’investimento totale da parte di un ente pubblico o parastatale.

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Casi particolari che devono sottostare agli art. 11 e 15:

Patriziati

I patriziati sono enti di diritto pubblico a tutti gli effetti (al pari dei Comuni e del Cantone).

Fondazioni

Generalmente le fondazioni, anche se sono sottoposte alla vigilanza della Confederazione o del Cantone, sono società di diritto privato (rette dagli art. 80 e seguenti del Codice civile) e non devono quindi beneficiare degli incentivi riservati agli enti pubblici. In via eccezionale possono tuttavia esistere anche delle fondazioni di diritto pubblico, a condizione però che la loro istituzione sia prevista espressamente da una norma di legge (v. ad esempio le fondazioni nell'ambito del secondo pilastro, la Pro Helvetia, ecc.). Secondo il tenore letterale dell'art. 11 e per analogia con quanto avviene nel campo delle commesse pubbliche (art. 2 LCPubb), l'obbligo di certificazione vale qualora sia stato versato un sussidio destinato alla realizzazione dell'edificio (e non quando il proprietario abbia ricevuto dei sussidi per la propria attività generale)

Casse pensioni

Bisogna valutare se è un ente di carattere pubblico o privato. Tuttavia, anche se rientra nel pubblico, riferendosi alla giurisprudenza sviluppatasi nel campo delle commesse pubbliche, i suoi immobili possono essere considerati "beni pubblici" - dunque assoggettati ai vincoli degli art. 11 e 15 RUEn - solo se servono direttamente all'adempimento dello scopo di diritto pubblico della cassa (in pratica sono tali ad es. gli stabili in cui hanno sede gli uffici amministrativi della cassa). Per contro, se si configurano quali semplici immobili a reddito (stabili di appartamenti in affitto), essi non possono essere qualificati come beni di proprietà pubblica.

Parrocchie / Prebende parrocchiali

Beni intestati a benefici o prebende parrocchiali sono beni parrocchiali a tutti gli effetti (art. 19 della L sulla Chiesa cattolica ): ritenuto che la Parrocchia è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 8 LChiesa), essi vanno dunque considerati beni di proprietà pubblica ai sensi dell'art. 11 e 15 RUEn.

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Come va interpretato il RUEn (art. 11 e 15) in caso di comproprietà mista?

Per i casi di beni in comproprietà mista (pubblico e privato) e beni sussidiati, è sufficiente una partecipazione pubblica superiore al 50% per fare scattare il carattere di edificio pubblico.

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Qual è il procedimento da seguire in caso di risanamenti o ampliamenti che devono sottostare agli art. 11 e 15?

In casi di risanamento globale bisogna ottenere ed inoltrare nell’ambito della domanda di costruzione la precertificazione Minergie per il progetto. Entro 5 anni bisognerà conseguire la certificazione definitiva; realizzando, anche a tappe, gli interventi previsti. In caso di risanamento parziale i singoli elementi dell’involucro sottoposti a risanamento devono rispettare i coefficienti di trasmissione termica per gli edifici nuovi secondo la norma SIA 380/1:2009 (allegato 1 a del RUEn). I valori di trasmissione termica da rispettare nel caso di un risanamento globale (ottenendo la certificazione Minergie) sono in generale meno restrittivi di quelli puntuali.

In caso di un ampliamento riscaldato con l’impianto di riscaldamento ad energia fossile della parte di edificio già esistente, è possibile ottenere una deroga all’art.15, se sono rispettate le seguenti condizioni: requisito primario Minergie sull’involucro soddisfatto, presenza di un sistema di aerazione controllata con recupero di calore, per le categorie dove ciò è previsto dalle esigenze Minergie, e rispetto delle condizioni descritte al cpv. 5, Art 11.

Per quanto riguarda i cpv relativi alla verifica della fattibilità del raggiungimento dello standard Minergie P e Minergie Eco (cpv 1, 2, 4), sono da ritenersi come sollecitazioni alla presa di coscienza delle possibilità offerte dallo stato della tecnica in materia di sostenibilità, protezione dell’ambiente e uso razionale dell’energia. Ciononostante l’UACER si riserva il diritto di richiedere verifica documentata dell’eventuale fattibilità a seconda del caso.

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Quando bisogna rispettare le esigenze accresciute e quindi compilare il formulario 1a, o 1b dell’incarto energia (art. 12)?

Bisogna rispettare le esigenze accresciute a favore delle energie rinnovabili (isolamento termico maggiorato o adozione soluzioni standard) per gli edifici nuovi e per gli ampliamenti. Fanno eccezione gli ampliamenti in cui la parte nuova ha una SRE inferiore a 50mq, oppure essa rappresenta meno del 20% della SRE esistente prima dell’ampliamento, ma senza superare i 1’000mq.

Una semplice sostituzione di un impianto di riscaldamento e/o un risanamento non rientrano quindi nei casi che sottostanno alle esigenze accresciute.

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Nel calcolo della parte massima di energia non rinnovabile ammissibile (80% Qhlim-esigenze accresciute) bisogna tenere conto anche dell’elettricità consumata dagli impianti di ventilazione (art. 12)?

Bisogna tenere conto dell’elettricità consumata dagli impianti di ventilazione se si calcola il fabbisogno termico effettivo, tenendo conto del recuperatore di calore dell’impianto di ventilazione. Essa deve essere ponderata con un fattore 2, così come l’elettricità destinata al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria.

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È possibile installare una nuova caldaia a gasolio o a gas?

Esclusi gli edifici pubblici (art. 15) ciò è possibile, però la caldaia deve essere a condensazione (vedi art.17 e 37, per quanto riguarda le caldaie con potenza nominale superiore a 70 kW, l’obbligo parte dal 01.01.2012). Inoltre nei casi di edifici nuovi, l’adozione di un impianto a gasolio non permette di rispettare le esigenze accresciute a favore delle energie rinnovabili, bisognerà quindi prevedere, per esempio, un maggior isolamento dell’edificio o l’installazione di un sistema di appoggio che utilizza delle energie rinnovabili.

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È possibile installare dei nuovi riscaldamenti elettrici? E i pannelli radianti ad infrarosso?

In accordo all’art. 23 nessun sistema di riscaldamento elettrico diretto (accumulazione, infrarosso,…) è ammissibile per nuove installazioni. È possibile sostituire quelli già presenti in edifici esistenti, solo se la distribuzione del calore non avviene tramite un circuito idraulico. È permessa la posa di scalda salviette elettrici nei bagni, solo se l’impianto di riscaldamento principale ha una potenza termica sufficiente per coprire la potenza necessaria al riscaldamento dell’edificio in accordo alla norma SIA 384.201, e se muniti di timer (per approfondimenti vedi scheda di aiuto all’applicazione EN3 e "Studio sul confronto dell’efficienza energetica dei riscaldamenti ad infrarosso rispetto alle pompe di calore - scheda riassuntiva").

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Esiste la possibilità di richiedere delle deroghe per l'installazione di riscaldamenti elettrici (art. 23)?

Possono essere rilasciate delle deroghe, per validi motivi, valutando caso per caso, dopo esame di una documentazione esaustiva. Rendiamo attenti che, l’adozione di pannelli fotovoltaici non è un motivo valido per richiedere una deroga.

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È possibile installare riscaldamenti elettrici di soccorso per impianti a pompa di calore o per impianti a legna a carica manuale?

Sì è possibile. L’impianto di riscaldamento principale però deve avere una potenza termica sufficiente per coprire la potenza necessaria al riscaldamento dell’edificio in accordo alla norma SIA 384.201. In altre parole la pompa di calore o la stufa a legna a carica manuale (le stufe a pellets non rientrano in questa categoria perché sono automatiche) devono poter coprire il 100% della potenza termica necessaria all’edificio, se così non fosse il riscaldamento elettrico che si intende installare sarebbe un riscaldamento di appoggio e non di soccorso. Con queste premesse è possibile installare un riscaldamento elettrico diretto di soccorso, con una potenza termica massima corrispondente al 50% della potenza necessaria al riscaldamento dell’edificio in accordo alla norma SIA 384.201. Questi riscaldamenti di soccorso servono nel caso delle pompe di calore per quei giorni dell’anno in cui la temperatura esterna è inferiore a quella di dimensionamento, nel caso di stufe a legna invece, per evitare temperature interne vicine a 0oC, quando l’edificio è disabitato per un periodo prolungato (per approfondimenti vedi scheda di aiuto all’applicazione EN3).

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Come devo procedere se intendo installare una potenza elettrica per raffreddamento/umidificazione superiore a 7 W/m2 (12 W/m2 per gli edifici esistenti)?

Il fabbisogno di raffreddamento deve essere verificato mediante l’ausilio del SIA-tool 380/4 Klimatisierung 3.9.